Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-06-2012) 26-07-2012, n. 30689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 – \XXX XXX XXX\.
Veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Trani quale imputato del reato ex art. 317 c.p., perchè, nella qualità di gestore di fatto dell’impresa che aveva stipulato con il Comune di XXX una conversione esecutiva di un programma di edilizia convenzionata, abusava della qualità di incaricato di pubblico servizio facendosi consegnare "sottobanco" da \XXX XXX\, aspirante acquirente di uno degli alloggi, la somma di 110 milioni, pagata ancora prima della stipula del preliminare e in aggiunta al prezzo calcolato secondo convenzione, a tal fine prospettandogli implicitamente che, in difetto di tale dazione "in nero" non avrebbe ottenuto l’appartamento. In *XXX, nel 1992*.
1.2) – Il Tribunale di Trani, con sentenza del 02.10.2001, all’esito del giudizio abbreviato riteneva l’imputato responsabile del reato ascritto e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
1.3 – La Corte di appello di Bari con sentenza 05.06.2006 assolveva lo \XXX\ con la formula piena;
1.4) – La Corte di cassazione, con decisione del 25.03.2003, in accoglimento dei ricorsi del PG e della parte civile, annullava la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto: "nel caso di edilizia convenzionata, la condotta del costruttore che condizioni la conclusione o l’esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell’acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di soma maggiore a quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate, integra il delitto di concussione";
1.5) – La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio con sentenza del 20.06.2011, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, mandava assolto l’imputato perchè il fatto non sussiste.
-La Corte di appello, con articolata decisione, osservava per quel che qui interessa, che la Corte di cassazione aveva subordinato la sussistenza del reato alla circostanza che l’acquirente fosse "inserito nelle apposite graduatorie", condizione che nella specie mancava atteso che il Comune di XXX non aveva proceduto alla formulazione di graduatoria;
– La Corte territoriale osservava che rinserimento in graduatoria "qualificava la posizione soggettiva dell’aspirante attribuendogli un diritto soggettivo a perfezionare l’acquisto" sicchè la carenza di tale fondamentale fase procedimentale affievoliva tale condizione a quella di mera aspettativa di fatto dell’acquisto dell’alloggio, con ampia autonomia negoziale delle parti e con libertà per il costruttore di rifiutare la vendita e per l’acquirente di rivolgersi al libero mercato immobiliare;
– In tale situazione mancava lo squilibrio delle posizioni tali da consentire al venditore di condizionare efficacemente la libera formazione della volontà dell’acquirente che, non essendo inserito in graduatoria, non era vincolato alla contrattazione e che, inoltre, non era titolare di una situazione soggettiva poziore rispetto ad altri potenziali acquirenti che fossero in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla normativa in materia di edilizia convenzionata;
– conseguentemente, la Corte territoriale, ritenendo di applicare correttamente il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, mandava assolto l’imputato per insussistenza del reato.
2.0) – Avverso tale decisione ricorre nuovamente per cassazione. Il procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo:
MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
2.1 – Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, lamentando la mancata osservanza del principio di diritto formulato dalla Corte di legittimità, atteso che il requisito indicato nella sentenza di annullamento dello "inserimento dell’acquirente in una apposita graduatoria" non andava inteso nel senso della necessità di un formale atto amministrativo, essendo sufficientemente specificato nella convenzione stipulata con il Comune di XXX che la vendita degli alloggi era riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di legge;
– a tale scopo l’art. 9 stabiliva che l’impresa avrebbe dovuto trasmettere al Comune, per l’assenso, copia dei preliminari di vendita contenenti i nominativi dei promessi acquirenti, le superfici degli alloggi ed il prezzo di alienazione;
– il PG ricorrente sottolinea inoltre che agli atti era acquisito un elenco di nominativi, contenuto nella nota della Guardia di Finanza, corrispondente all’elenco trasmesso al Comune per la verifica dei requisiti e l’eventuale assenso, elenco che a parere del ricorrente integrava la fattispecie della "graduatoria" menzionata nella sentenza di annullamento, erroneamente trascurata dalla Corte di appello.
CHIEDE pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

3.0) – Il ricorso è infondato.
3.1) – Nella sentenza di annullamento, la Corte di cassazione, sez. 6^ penale, aveva affermato il principio di diritto per il quale integra il delitto di concussione la condotta del costruttore che, nel caso di edilizia convenzionata, condizioni la conclusione o l’esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell’acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di soma maggiore a quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate.
3.2) – La Corte di legittimità fondava tale principio sul rilievo che il soggetto "che sia utilmente collocato in graduatoria" si trova in una situazione giuridica soggettiva che lo legittima alla contrattazione ed all’acquisto alle favorevoli condizioni stabilite dalla convenzione; in tale ambito, la richiesta di versamento di denaro "extra" avanzata dal costruttore di edilizia convenzionata (la cui qualifica di incaricato di pubblico servizio non è posta in discussione nella specie) è certamente illecita perchè si avvale della sua posizione dominante per prevaricare l’acquirente che, in forza dell’utile posizione in graduatoria, viene posto nell’alternativa di far conseguire al costruttore un profitto illecito o di rinunciare alla più favorevole conclusione del contratto.
3.3) – Risulta evidente che la sentenza di annullamento, ad ulteriore completamento del principio già espresso in diversa e precedente decisione, ove si faceva riferimento al delitto di concussione consumato ai danni di "aspiranti acquirenti" degli alloggi (Cassazione penale, sez. 6^, 03/12/2007, n. 8907), ha precisato che la condotta assume carattere di illeceità ove commessa ai danni di aspiranti acquirenti inseriti nelle apposite graduatorie, con specifico riferimento alla circostanza che "la persona in graduatoria" si trova in una relazione intersoggetiva "all’evidenza squilibrata, in ragione del potere del primo (costruttore-venditore) e delle aspettative su bene primario del secondo (persona inserita nella graduatoria)".
3.4) – E’ noto che, una volta enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio il principio di diritto, il giudice di rinvio è tenuto all’osservanza del medesimo principio ex art. 627 c.p.p., comma 3.
Non può censurarsi dunque la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale in sede di rinvio ove, applicando tale principio, ha osservato che nella specie non era stata formata alcuna graduatoria, perchè mai predisposta ed approvata dal Comune di XXX, sicchè, per un verso, il promissario acquirente difettava della posizione di vantaggio rispetto ad altri possibili acquirenti e, per converso, mancava l’obbligo per il costruttore di contrattare con tale soggetto.
In tale situazione la Corte di appello ha osservato correttamente che manca nell’acquirente la qualità di soggetto passivo, costretto a far valere la posizione di diritto acquisita in virtù dell’inserimento nella graduatoria e, per converso, difetta la possibilità per il venditore di abusare a proprio tornaconto di una situazione priva di ogni rilievo giuridico.
3.5) – Non può rintracciarsi l’illogicità della motivazione, per come dedotta dal PG ricorrente, nella parte in cui censura la sentenza per avere trascurato di considerare che l’elenco individuato dalla Guardia di Finanza fosse sostitutivo della graduatoria in questione, atteso che tale questione investe una valutazione in fatto, congruamente risolta dalla Corte territoriale, che ha rilevato come si trattava in realtà di un mero elenco dei soggetti che si erano proposti allo \XXX\ quali acquirenti e che, pertanto, si trattava di documento non equiparabile ad una graduatoria dal momento che era stato trasmesso al Comune proprio allo scopo della verifica dei requisiti di legge per ciascuno degli aspiranti.
3.6) – Si tratta di una interpretazione della prova del tutto congrua perchè aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta tale da risultare non censurabile in questa sede, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla valutazione delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e se ne abbiano fornito una corretta interpretazione.
Cassazione penate. sez. 4^, 29 gennaio 2007. n. 12255.
3.7) – Segue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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