Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-06-2012) 26-07-2012, n. 30687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 – La Corte di appello di Bologna – sezione minorenni – con sentenza del 13.07.2011 confermava la decisione di primo grado, pronunziata in data 08.04.2009 dal Gup presso il Tribunale per i minorenni della stessa città nei confronti di:

B.Z.:

ritenuto responsabile dei reati:

a) – ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 628 c.p., comma 3, n. 1 perchè in concorso con altre sette persone non identificate, al fine di procurarsi profitto, mediante violenza si impossessava del giubbotto e di una collanina indossati da M.L. nonchè della somma di Euro 15 dello stesso M. e di un paio di occhiali da sole appartenenti a Ma.Ma., sottraendoli a questi ultimi dopo averli aggrediti spintonandoli ripetutamente ed avere colpito il M. con pugni a calci;

b) – ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perchè nell’occasione di cui al capo a) cagionava al M. lesioni personali giudicate guaribili in gg. 8;

Fatti avvenuti in (OMISSIS);

2.Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:

MOTIVI:

ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

2.1 – Il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere rilevato l’esito positivo della messa alla prova del ricorrente, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato ex D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29;

– al riguardo la sentenza impugnata si sarebbe limitata a valutare le ultime relazioni pervenute senza procedere ad una rivalutazione complessiva del comportamento del minorenne e dell’evoluzione della sua personalità, trascurando di considerare le relazioni della comunità Zenit da cui emergevano, per un verso, elementi favorevoli come l’aiuto alla madre cardiopatica e, per altro verso, che gli episodi negativi erano conseguenti a stress;

– l’omessa motivazione potrebbe configurare anche una violazione dell’art. 3 comma 1 della Convenzione Internazionale su diritti dell’Infanzia del 20.11 1989 ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991;

2.2)- In secondo luogo la sentenza andava censurata per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva omesso di qualificare il fatto, ascritto a titolo di rapina aggravata, nel reato più lieve di furto con strappo ex art. 624 bis c.p., atteso che nella specie non vi era la prova che l’imputato avesse già maturato l’intenzione di appropriarsi dei beni già fin dal primo atto di violenza contro la persona offesa;

– l’intenzione del ricorrente di restituire i beni andava valutata ai fini delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 4 e 6;

2.3) – In terzo luogo la sentenza era da censurare per vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, negata sulla scorta della motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere conto della maggiore maturità psico-fisica conseguita dal ricorrente nelle more del giudizio di appello;

– in ogni caso era erronea la motivazione che, per negare la sospensione condizionale della pena, aveva utilizzato gli stessi rilievi considerati in sede di valutazione del beneficio della messa alla prova; operazione motivazionale non consentita attesa la diversità dei due istituti;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

– Sono stati depositati altresì motivi nuovi.
Motivi della decisione

3.1)- Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello, lamentando l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.

3.2.a)- Quanto alla censura sulla negativa valutazione della messa alla prova il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione della Corte di appello, trascurando però di considerare la completa ed analitica motivazione impugnata, laddove la Corte territoriale ha esaminato compiutamente – nella parte descrittiva del processo (pagg. 4 e 5) – tutte le relazioni pervenute, indicate singolarmente, ed ha analizzato le varie condotte osservate dal minore durante il periodo di sospensione e di osservazione, improntate a "difficoltà relazionali e reazioni inadeguate" con il susseguirsi di "ulteriore comportamenti pericolosi per l’incolumità degli stessi minori B. e T." sicchè il percorso di messa alla prova stentava a proseguire in quanto "il suo impegno scolastico risultava scadente ed il suo comportamento all’interno della struttura era improntato al disimpegno", valutazioni confermate anche dall’ultima relazione del 4.4.2011.

3.2.b)-Si tratta di una motivazione congrua ed analitica, che tiene conto dell’evoluzione complessiva del minore nel corso del tempo, priva di illogicità manifesta, così da risultare incensurabile in questa sede di legittimità, avendo la Corte di appello dato conto di un giudizio prognostico negativo fondato sulla complessiva valutazione dell’intera condotta deviante del minore, ritenuta espressiva di un sistema di vita negativo caratterizzato dalla reiterazione di condotte illecite.

3.2.c)-Tale motivazione risulta corretta e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità, anche da questa sezione, (Cassazione penale, sez. 2, 23/06/2010, n. 32430) laddove, riscontrato l’esito negativo della messa alla prova del minorenne, ha disposto l’ulteriore corso del processo ( Cassazione penale, sez. 5, 25/02/2010, n. 22587) e che risulta conforme anche ai principi di cui alla Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia del 20.11.1989, art. 3, posto che la motivazione sopra richiamata evidenzia come nel procedimento l’interesse superiore del fanciullo ha avuto una considerazione preminente.

3.2.d)-Al riguardo risultano infondate le dedotte irregolarità conseguenti alla mancata audizione del minore, trattandosi di attività che non incide sulla regolarità del procedimento, atteso che la sua eventuale omissione, nel silenzio della legge e stante il principio di tassatività stabilito in materia dall’art. 177 c.p.p., non costituisce motivo di nullità della sentenza.

3.3)-Ugualmente infondato il motivo relativo alla negata sospensione condizionale della pena, atteso che anche sul punto il ricorso trascura di considerare la completa ed esauriente motivazione della Corte di appello, che ha sottolineato come gli episodi sopra riferiti, in uno alla gravità dei fatti e alla personalità del minore, non consentivano una prognosi positiva circa la futura astensione dal commettere altri reati, (pag. 5) sicchè la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) esimeva la Corte territoriale dal dovere di motivare ulteriormente sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena. (Cassazione penale, sez. un, 28/10/2010, n. 1235).

3.4)-Le censure riguardo alle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e art. 62 c.p., n. 6 sono inammissibili, sia perchè formulate in maniera generica e sia perchè proposte per la prima volta in questa sede di legittimità, non risultando avanzate nei motivi di appello.

3.5.a)-Del tutto infondate anche le censure riguardo al mancata inquadramento del fatto nell’ambito del furto con strappo, ex art. 624 c.p. e art. 615 c.p., n. 5, atteso che sul punto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la sussistenza del delitto di rapina stante il "rapporto di strumentalità tra violenza e impossessamento del bene, atteso che la sottrazione del bene avvenne nel corso dell’aggressione alla persona offesa" (pag. 5).

3.5.b)-Si tratta di una motivazione congrua ed aderente ai principi espressi anche da questa sezione ove si è affermato che integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla sua persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza (Cassazione penale, sez. 2, 11/11/2010, n. 41464).

3.5.c)-Del tutto correttamente la Corte territoriale ha sottolineato come la violenza sia stata esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincerne la resistenza, sicchè ricorre il delitto di rapina e non quello di furto con strappo (Sez. 2, Sentenza n. 3972 del 12/10/1987 Ud. (dep. 28/03/1988) Rv. 177978).

3.5.d) – Va, quindi, esclusa la possibilità di ravvisare la figura del furto con strappo in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacchè in tal caso sarebbe la violenza stessa -e non lo "strappo" – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina.

3.6)-Del tutto inammissibili i motivi nuovi ai punti:

1) – 2) perchè relativi a questioni non proposte nel ricorso principale, operando la preclusione prevista dall’art. 167 disp. att. c.p.p. ed occorrendo pur sempre che l’eccezione venga proposta con l’atto di ricorso principale, del quale i motivi nuovi debbono essere un ulteriore specificazione e/o ampliamento. (Sez. 1, 2 novembre 2004, Sisic, in C.E.D. Cass., n. 230281; Cassazione penale, sez. 1, 09/05/2005, n. 33662).

3.7)-Le altre deduzioni difensive di cui ai motivi nuovi sono assorbite dalla presente motivazione.

Consegue il rigetto del ricorso, senza onere di spese stante la minore età dell’imputato.

Va, inoltre, rammentato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190, art. 52, in caso di diffusione della sentenza vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell’imputato minorenne.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli Altri dati identificativi di tutti i minorenni ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190, art. 52.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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