Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 13-06-2012) 25-07-2012, n. 30430 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 43464 pronunciata rii ottobre 2011, depositata il 24 novembre 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da O.P., avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che lo aveva condannato per i reati di cui all’art. 609 bis c.p. ed altri, e lo ha inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa per le ammende;

Considerato che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza e nel ruolo dell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2011, in relazione al ricorso n. 24636/11 Reg. Gen., nei senso che, avendo l’Avv. L. M. C., difensore della parte civile costituita, partecipato all’udienza e rassegnato le conclusioni, l’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese legali sostenute in sede di legittimità dalla parte civile costituita e che, pertanto, dopo le parole "in favore della Cassa delle Ammende", devono essere aggiunte le ulteriori parole "nonchè alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado, dalla parte civile che liquida in complessivi Euro millecinquecento oltre IVA ed accessori di legge";

letto l’art. 130 c.p.p..
P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo sul solo ruolo di udienza dell’11 ottobre 2011, relativo al ricorso n. 24636/2011 proposto da O. P., nel senso che dopo le parole "in favore della Cassa delle Ammende" sono aggiunte le seguenti ulteriori parole "nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro millecinquecento oltre IVA ed accessori di legge".

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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