Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-06-2012) 17-07-2012, n. 28953 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Civitanova Marche, con sentenza in data 11-5- 2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S. L. per i reati di minaccia e lesioni personali semplici per estinzione di reati a seguito di remissione di querela ed accettazione della stessa. Ma proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona limitatamente alla statuizione relativa al reato di minaccia, deducendo incompetenza per materia del primo giudice e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 610, 612 e 152 cod. pen., in quanto, essendo la minaccia finalizzata a costringere la p.o. a fare tollerare od omettere qualcosa, ricorre il reato di violenza privata, eventualmente tentata, perseguibile d’ufficio e di competenza del tribunale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con ragione il PG ricorrente ha rilevato l’errata qualificazione giuridica del fatto contestato sub specie di minaccia – il solo oggetto di ricorso -, dal momento che, essendo la stessa finalizzata a costringere la p.o. a non partecipare a gare nazionali o internazionali, con la prospettazione di denunciarla e di rovinarle la carriera per fatti noti all’imputato, appare configurato, non risultando che la p.o. avesse sottostato alla minaccia, il reato di tentata violenza privata, perseguibile d’ufficio e di competenza del tribunale.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio in parte qua, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per quanto di competenza.
P.Q.M.

Qualificato il fatto contestato come minaccia, ex artt. 56 e 610 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per quanto di sua competenza.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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