Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-06-2012) 16-07-2012, n. 28539 Misure cautelari Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza 13-3-2012, a seguito di appello proposto nell’interesse di G.O. avverso il ripristino della custodia cautelare ex art. 307cod. proc. pen., comma 2, lett. b), disposto dal Gip il 26-1 2012, rigettava il gravame ritenendo sussistente il pericolo di fuga in conseguenza della condanna del predetto, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, alla pena di anni dieci di reclusione, in considerazione, non solo dell’entità della pena, ma anche della natura transcontinentale del sodalizio, idonea ad agevolare la latitanza degli associati anche tramite basi logistiche all’estero, a fronte di che risultavano recessivi sia il rispetto dell’obbligo di presentazione alla PG, sia la cessazione delle attività del gruppo nel 2009, epoca comunque recente.
Ricorre G. tramite l’avv. G. de F., deducendo i vizi sub b), c) ed e) dell’art. 606 cod. proc. pen.. Evidenziava che il prevenuto era gravato da un unico precedente, aveva presenziato all’udienza, non era privo di fissa dimora in Italia, e non disponeva di mezzi idonei a consentirgli la latitanza, mentre con la sentenza di condanna era stata esclusa l’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza. Richiamando giurisprudenza di questa corte e della CEDU, sottolineava che la gravità dell’imputazione e della pena non bastano, da sole, a supportare l’esistenza del pericolo di fuga.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.
Per quanto l’assunto del ricorrente, secondo cui la gravità dell’imputazione e l’entità della pena non bastano, da sole, a sostenere il giudizio prognostico circa il pericolo di fuga, risponda alle linee interpretative sia della CEDU che di questa corte, anche a sezioni unite (Cass. sez. U, 34537/2001), va tuttavia osservato che tale giudizio è stato ancorato dal tribunale ad altri, e più solidi e concreti, elementi sintomatici dell’esistenza del pericolo di cui sopra, ponendosi così la decisione in sintonia con l’esigenza, dettata alla giurisprudenza, di valutare se ricorrano circostanze inerenti al caso esaminato, atte a definire la probabilità che l’imputato, condannato con sentenza non ancora irrevocabile, faccia perdere le proprie tracce.
Il provvedimento ha infatti valorizzato, oltre l’entità della pena, comunque significativa dell’appartenenza del prevenuto ad un aggregato criminale di dimensioni ben al di sopra di quelle riduttivamente invocate dal difensore, anche la natura transcontinentale del sodalizio, e la conseguente idoneità di questo ad agevolare la latitanza degli associati anche tramite basi logistiche all’estero, a fronte di che ha logicamente concluso per la recessività sia del rispetto da parte del G. dell’obbligo di presentazione alla PG cui era in precedenza sottoposto, sia della cessazione dell’operatività del gruppo nel 2009. Mentre non ha attribuito rilevanza in chiave prognostica agli elementi che, superfluamente, il ricorrente ha inteso smantellare nel gravame, quali l’assenza di fissa dimora, la disponibilità di sufficienti risorse economiche proprie, l’ingente quantità delle sostanze movimentate, quest’ultima già esclusa nella sentenza di condanna.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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