Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-06-2012) 16-07-2012, n. 28538 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza 13-2-2012, su richiesta di riesame del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere nei confronti di M.M., sotto l’imputazione provvisoria di lesioni personali gravi (capo A) e di atti persecutori (capo B) in danno di R.S., confermava la misura quanto al capo A), e, con riferimento al capo B), limitatamente al periodo 14 agosto/fine novembre 2011, ritenendo che, per i due mesi precedenti, le dichiarazioni della donna non fossero completamente veritiere in quanto contrastate dall’esistenza di messaggi amorosi da lei inviati all’indagato e dal fatto di aver trascorso con lui una vacanza in albergo il 12 e 13 agosto 2011.

Ha proposto ricorso l’indagato tramite il difensore avv. Amalia Lamanna in data 2-3-2012, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria sia con riferimento alle lesioni (al riguardo ha riportato testualmente motivi scritti depositati all’udienza di riesame, contenenti le risultanze dell’attività investigativa), sia con riferimento agli atti persecutori assumendo l’inattendibilità della persona offesa, alle cui dichiarazioni non sarebbero stati neppure cercati riscontri. In ordine alla scelta della misura e alle esigenze cautelari, ha rilevato come il capo A) integri un’ipotesi di percosse, essendo comunque meramente ipotetico che l’ipoacusia riportata dalla p.o.

avrà effetti permanenti e non provato che la durata della malattia sia in toto effetto della condotta del M., mentre gli atti di cui al capo B) non sarebbero intrusivi, nè reiterati e continuativi. Inoltre la capacità a delinquere sarebbe minima in quanto gli atti erano cessati già un mese prima della richiesta di applicazione della misura e comunque la custodia in carcere sarebbe incompatibile con la patologia psichiatrica da cui M. è affetto.

Con motivi aggiunti depositati il 12-6-2012, il difensore deduceva:

1) Violazione dell’art. 309 cod. proc. pen., comma 5, con conseguente inefficacia della misura, per non essere stati trasmessi al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, rappresentati dalla documentazione inerente alle condizioni psichiatriche della p.o., sottoposta ad amministrazione di sostegno, da tabulati telefonici attestanti numerosissime telefonate da lei effettuate al M., dalle dichiarazioni rese dalla stessa in data 20-2-2012.

2) Mancanza di legittimazione della R. alla proposizione della querela essendo sottoposta ad amministrazione di sostegno.

3) Il terzo motivo, articolato in più censure, inerenti a violazione dei principi di tassatività e tipicità della legge penale e a vizio di motivazione, investiva l’individuazione della fattispecie giuridica di cui al capo A (da qualificarsi ex art. 586 o ex art. 590 cod. pen., anzichè ex art. 582 cod. pen.) e l’attendibilità della p.o. in ordine agli atti persecutori, smentita dalle sue stesse dichiarazioni in data 20-2-2012, nonchè la configurabilità di tale ultimo reato, contraddetta dalle stesse e dai tabulati.

4) Sulle esigenze cautelari, si evidenziava che nel frattempo la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari In luogo di cura, nel corso dei quali M. aveva dato prova di capacità di autocontenimento.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente precisato che il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Milano in data 13-2- 2012, ex art. 309 cod. proc. pen., e non, come erroneamente ritenuto dall’ufficio di provenienza, che in tal senso provvedeva alle annotazioni relative, quella in data 22-3.2012, emessa dallo stesso tribunale ex art. 310 c.p.p., quale giudice di appello.

Il gravame si appunta quindi avverso il provvedimento genetico di applicazione al M. della custodia cautelare in carcere, con l’incolpazione provvisoria dei reati di lesioni gravi e di atti persecutori in danno della sua ex ragazza R.S..

1.1 La precisazione sopra effettuata determina la necessaria conseguenza di rapportare la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, al momento dell’adozione del provvedimento, esclusa la possibilità di valorizzare elementi successivi, spendibili in diversa sede mediante istanze di revoca o modifica della misura cautelare, frattanto già sostituita con quella degli arresti domiciliari in luogo di cura.

2. Ciò posto, il ricorso è infondato.

Il giudizio del tribunale relativo alla gravità del quadro indiziario e alla ricorrenza di esigenze cautelari, è esente dai vizi denunciati, essendo per contro assistito da congrua ed esauriente motivazione in ordine a tutti i punti attinti dal gravame, e in particolare alla configurabilità, allo stato, dei reati provvisoriamente contestati, all’attendibilità della persona offesa, al pericolo di reiterazione del reato.

2.1 Sotto il primo profilo il tribunale, ad esito di scrupoloso esame delle risultanze, ha infatti ritenuto di escludere la prospettabilità del reato di atti persecutori limitatamente al periodo anteriore al 14-8-2011 (data in cui era scoppiata la lite, che aveva posto fine alla relazione sentimentale, nel corso della quale M. aveva colpito la R.), concludendo invece per la sua sussistenza per il periodo successivo, grazie all’attenta valorizzazione delle dichiarazioni della p.o., della cui attendibilità ha escluso potersi dubitare per una serie di considerazioni puntualmente esplicitate (per limitarsi ad alcune:

l’assenza di qualunque esagerazione da parte della donna, la quale aveva avuto cura di precisare di essere stata picchiata una sola volta, mentre le ecchimosi che presentava erano da attribuire ad attività sessuale consenziente; l’ammissione che durante la vacanza del 12 e 13 agosto essa e l’ex partner erano stati bene insieme;

l’attribuzione al M. di condotte in linea con il disturbo psichico accertato dallo psichiatra che lo ha in cura). Nè è pertinente il richiamo alla mancata ricerca di riscontri alla versione della p.o., non necessaria per l’intrinseca natura delle dichiarazioni di quest’ultima, che le sottrae al criterio valutativo di cui all’art. 192 cod. proc. pen., comma 3.

2.2 La qualificazione, allo stato, del reato sub A) come lesioni gravi in ragione della durata della malattia e dell’indebolimento permanente dell’udito, è del pari esente da vizi, essendo la relativa motivazione, ispirata al criterio della probatio minor in linea con la sede cautelare, fondata da un lato sul puntuale superamento, avvalorato da considerazioni esenti da vizi logici, delle solo apparenti discrepanze tra le asserzioni della p.o. e quelle del teste presente al fatto, dall’altro sulle risultanze della consulenza tecnica cui la R. è stata sottoposta ad iniziativa del PM, da cui risulta il persistere dell’ipoacusia a rilevante distanza dal trauma, con conseguente concreta possibilità di riduzione permanente dell’udito.

2.3 Di nessun pregio sono poi le doglianze che investono il pericolo di recidivanza, a fronte di ineccepibile motivazione circa l’inaffidabilità del M. ad autocontenersi, in quanto affetto da grave disturbo della personalità che ne limita la capacità di dominare le proprie pulsioni, mentre sul punto dell’adeguatezza della misura, va osservato che soltanto a seguito di sottoposizione dell’indagato a perizia, disposta dal tribunale del riesame nell’ambito di diversa procedura – relativa all’appello avverso il provvedimento di rigetto di sostituzione della misura – è risultata l’incompatibilità delle sue condizioni psichiche con la misura custodiate, infatti sostituita, con ordinanza in data 22-3- 2012, con quella degli arresti in luogo di cura.

3. L’esame dei motivi aggiunti evidenzia l’inammissibilità del terzo e del quarto, essendo il terzo in parte ripetitivo di doglianze già proposte nel ricorso originario in punto di qualificazione giuridica dei fatti, in parte ancorato ad elementi probatori successivi al provvedimento (le dichiarazioni della p.o. in data 20-2-2012), il quarto del pari correlato ad elemento – l’asserita prova di autocontenimento fornita dell’indagato in costanza di sottoposizione alla misura cautelare meno grave- successivo al provvedimento genetico della misura.

3.1 Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo aggiunto.

Il primo, che sollecita declaratoria di inefficacia della misura per mancata trasmissione al tribunale del riesame di elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, è tale in quanto detti elementi sono in parte irrilevanti (la documentazione inerente alle condizioni psichiatriche della p.o., sottoposta ad amministrazione di sostegno dal 2007), in parte successivi al provvedimento impugnato (le dichiarazioni rese dalla R. in data 20-2-2012).

Il secondo in quanto la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno non è priva di legittimazione alla proposizione della querela, essendo tale limitazione dettata soltanto per il minore degli anni quattordici e per l’interdetto (art. 120 cod. pen., comma 2).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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