Cassazione, Sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1706 Ammissibile un unico atto di opposizione avverso più decreti ingiuntivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Comune di Montesarchio, con atto di citazione notificato il 15.11.03, ha proposto appello avverso la sentenza n. 183/03 emessa dal Giudice di Pace di Montesarchio, a seguito del giudizio di opposizione a dodici decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (n. 8/03, 9/03, 10/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 16/03, 17/03, 18/03, 19/03), emessi dal Giudice di Pace di Montesarchio in data 16.1.03, a seguito dei ricorsi proposti dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (I.P.R.S.) per il pagamento della complessiva somma di euro 11.486,06, comprensiva di interessi, di cui alla fattura n. 40 emessa il 9.11.02 in danno del Comune di Montesarchio, oltre alle spese della procedura monitoria.

L’appellante Comune ha dedotto la violazione degli artt. 104 e 633 ss. c.p.c. e quindi, ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, che fosse, dichiarata, in primo luogo, la nullità dei decreti ingiuntivi emessi in favore dell’I.P.R.S., perché illegittimamente intesi ad ottenere l’adempimento frazionato di un’obbligazione pecuniaria unica; in secondo luogo il difetto di legittimazione del Comune di Montesarchio per la sua estraneità al rapporto controverso.

Costituitosi il convenuto I.P.R.S., l’adito Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, con la decisione in esame n. 147/2005, depositata in data 23/09/2005, rigettava l’impugnazione.

Ricorre per cassazione il Comune con tre motivi; resiste con controricorso l’Istituto, che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su due motivi.

Motivi della decisione

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., e relativo difetto di motivazione; si fa presente in proposito che il Comune di Montesarchio è carente di legittimazione passiva non avendo contratto alcuna obbligazione con l’Istituto “bensì come ente capofila di altri cinque enti”;

con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., e relativo difetto di motivazione, sul decisivo punto del ritenuto possibile frazionamento del credito in questione;

con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 633, 634 e 642 c.p.c. nonché violazione dell’art. 2967 c.c., e relativo difetto di motivazione, per essere stato il decreto ingiuntivo in questione emesso in mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.

Ricorso incidentale:

dopo aver premesso che il Comune a fronte di sei decreti ingiuntivi non poteva proporre un’unica opposizione ma avrebbe dovuto proporre singole opposizioni ai decreti emessi, con il primo motivo si deduce “correttezza della sentenza sulla legittimazione passiva del Comune di Montesarchio” e con il secondo motivo si deduce “correttezza della sentenza sulla frammentazione del credito”.

Si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

Preliminarmente, in relazione alla eccezione di inammissibilità del ricorso da parte del resistente Istituto, deve rilevarsi che la stessa è infondata in quanto, come già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 7294/2007), dal principio di economia processuale consegue l’ammissibilità di un unico atto di opposizione avverso più decreti ingiuntivi emessi sul ricorso della stessa parte creditrice nei confronti della stessa parte debitrice.

Quanto al ricorso principale si osserva: infondato è il primo motivo in quanto ripropone pedissequamente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, odierno ricorrente, già proposta in sede di gravame, ed in relazione alla quale il Tribunale di Benevento (sezione distaccata di Airola), sulla base dell’esame delle risultanze documentali, non più valutabili nella presente sede di legittimità, ha sostenuto che il Comune di Montesarchio “come esattamente statuito anche dal primo Giudice, è l’unica valida controparte del creditore opposto I.P.R.S. nel rapporto obbligatorio tra essi sorto in virtù della prodotta convenzione, sottoscritta dalle due parti, e non contestata, per l’espletamento dell’incarico della gestione professionale e del servizio per il sostegno socio-educativo ai minori e alle famiglie con utilizzo della disponibilità dei fondi regionali della legge 285/1997. Inoltre, tale legittimazione può essere rinvenuta anche nella circostanza, provata dal creditore opposto, che per analoghi servizi, espletati dal creditore opposto nello stesso anno solare, il Comune di Montesarchio risulta di avere provveduto al pagamento dei servizi, sempre in virtù della detta convenzione”.

Fondato, invece, è il secondo motivo: sulla base di un consolidato indirizzo di questa Corte (tra le altre, Cass. n.28719/2008; S.U. n. 23726/2007) non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili.

Inammissibile è il terzo motivo in quanto l’apprezzamento del Giudice di merito in ordine ai requisiti per l’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 c.p.c. (nel caso di specie la rilevanza delle depositate fatture e lo svolgimento di attività commerciale da parte dell’Istituto) è incensurabile in sede di legittimità.

Inammissibile, inoltre, è il ricorso incidentale in quanto prospetta come “motivi di diritto per la correzione della sentenza” e “motivi di diritto per la conferma della sentenza”, da un lato, argomentazioni non configuranti autonome e specifiche censure riguardo alla decisione impugnata e, dall’altro, deduzioni già addotte in sede di eccezione preliminare (sopra già esaminata).

In relazione al motivo accolto del ricorso principale e sussistendo i presupposti per una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo, che revoca, rigettando l’originaria domanda.

Stante la natura della controversia sussistono i giusti motivi per dichiararsi interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo, che revoca (rigettando l’originaria domanda); rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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