Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12193 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4/11/2010 il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità dei minori T. C. e N.F.P..

Avverso tale sentenza proponevano appello, con separati atti, T. G. padre di C., nonchè N.G., padre di F.P., insieme a T.M.V., madre di entrambi i minori.

Si costituivano pure, con comparsa di intervento, la nonna materna To.Ca. e la zia T.R., con comparsa di intervento volontario.

La Corte di appello di Catania, con sentenza 13/4- 12/5/2011 rigettava gli appelli, ritenendo inammissibili gli interventi vbolontari.

Ricorrono per Cassazione il N. e la T..

Resiste, con controricorso, la tutrice dei minori.

Non svolge attività difensiva alcun altra parte.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 184 del 1983, art. 15 per mancata convocazione dei genitori. Con il secondo violazione dell’art. 10 predetta legge, in ordine alla sottoposizione dei genitori ad alcuni accertamenti, senza possibilità di difendersi e contraddire. Con il terzo, violazione dell’art. 10, in relazione ad indagine psicologica effettuata nei confronti del N.. Con il quarto, violazione dell’art. 8 predetta legge, nonchè vizio di motivazione, non essendo stata svolta indagine alcuna sui parenti.

Quanto al primo motivo, non si ravvisa violazione di legge e la motivazione della sentenza appare del tutto congrua. Si precisa che, ai sensi della L. n. 184, art. 15 i genitori sono stati convocati e sono state loro contestate le condotte poste in essere, idonee a giustificare la dichiarazione di adottabilità. La convocazione è stata disposta contestualmente all’apertura della procedura volta all’accertamento dello stato di adottabilità, contestualità resa possibile, in quanto era già stata avviata procedura di limitazione della potestà genitoriale, ed erano già stati acquisiti elementi di contestazione puntualmente precisati. All’udienza di contestazione, che si è regolarmente svolta nei confronti di tutti i genitori, questi, assistiti dai rispettivi difensori sono stati posti nella condizione di conoscere quanto loro contestato e di esprimere la loro posizione di fronte alla possibile dichiarazione di adottabilità.

Il motivo va dunque rigettato in quanto infondato.

Con il secondo motivo si lamenta l’esistenza di accertamenti e attività istruttorie, cui i ricorrenti non avrebbero partecipato, senza indicare quali. Il motivo non è pertanto autosufficiente e va dichiarato inammissibile.

Quanto al terzo motivo, relativo ad indagine psicologica, la sentenza impugnata precisa che, fin dal primo momento i genitori sono stati avvisati della portata delle contestazioni e della tipologia degli accertamenti svolti sulle loro stesse persone: l’incapacità di comprendere le profonde esigenze di crescita del bambino e la necessità di creare attorno a lui una situazione famigliare serena ed adeguata, trova riscontro – secondo la sentenza impugnata che richiama le risultanze dell’indagine psicologica – nella personalità degli stessi, valutandosi il N. borderline e la T. priva di un principio materno.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

In ordine al quarto motivo, la sentenza precisa che, durante il giudizio di primo grado, sono state effettuate ricerche circa l’esistenza di parenti aventi rapporti significativi con i minori, senza che nulla di positivo emergesse: in particolare la nonna e la zia materna sono risultate del tutto assenti dalla vita dei bambini, avendo la madre lasciato il paese di (OMISSIS), dopo il matrimonio con il T. ed essendosi da quel momento interrotti i rapporti di frequentazione con i parenti.

Si tratta di valutazioni di fatto, sorrette da congrua motivazione, insuscettibili di controllo in questa sede.

E’ appena il caso di precisare che, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte (tra le altre Cass. n. 1108/2010), la mera disponibilità di parenti, in assenza di rapporti significativi pregressi con i minori non può escludere la situazione di abbandono.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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