Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12192 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 settembre 2010, il Tribunale per i Minorenni di Sassari dichiarava lo stato di adottabilità del minore P. L.R. di Ca. e N.C..

Avverso tale sentenza ricorreva in appello la madre del minore.

Proponeva ricorso autonomo in appello la zia paterna P. V.. Si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore che chiedeva il rigetto dei gravami.

Rimaneva contumace il tutore del minore, sebbene formalmente citato, ed estraneo al giudizio il padre del minore che non veniva citato o comunque avvisato della pendenza del giudizio di appello.

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – con sentenza 12/04/2011, rigettava gli appelli, confermando la sentenza impugnata.

Ricorre per Cassazione la N..

Non svolgono attività difensiva le altre parti.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 4 e art. 10, comma 2; art. 331 c.p.c., art. 111 Cost. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del padre del minore, Pa.Ca..

Il motivo è fondato.

I genitori sono parti necessarie nel procedimento di adottabilità (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 1108/2010). Il P. è stato citato nel giudizio di appello, è rimasto estraneo ad esso, senza essere informato della relativa pendenza.

Si tratta di palese violazione del principio del contraddittorio; che comporta la nullità di tutti gli atti processuali e della sentenza oggi impugnata.

Rimangono assorbiti gli altri motivi proposti.

Va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione che dovrà decidere il merito della causa.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di correzione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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