Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-06-2012) 16-07-2012, n. 28464 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 11 giugno 2011, accoglieva parzialmente l’istanza proposta da F.V. volta all’applicazione, in suo favore, della disciplina in materia di continuazione di cui all’art. 671 c.p.p., con riferimento a sette sentenze di condanna, per reati di rapina, lesioni, furto aggravato, evasione, porto d’arma commessi nell’arco temporale compreso tra il (OMISSIS).

In particolare il G.E osservava che l’istanza era da ritenersi condivisibile per i fatti commessi il (OMISSIS), da una parte, e tra i reati commessi nel (OMISSIS), per altro verso, e per l’effetto rideterminava le pene distintamente per i due gruppi di reati, anni uno, giorni quindici di reclusione ed Euro 225,00 di multa per il primo gruppo ed anni cinque, mesi undici e giorni venti di reclusione ed Euro 1950,00 di multa per il secondo gruppo. Con la medesima domanda il F. aveva altresì richiesto l’annullamento di due giorni di reclusione già portati in continuazione di altra sentenza di condanna e lo scomputo dal cumulo formulato dal P.M. del periodo sofferto a titolo di misura cautelare, periodo pari a mesi undici e giorni ventisei.

2. Ricorre per cassazione avverso tale decisione il F., con l’assistenza del difensore di fiducia, sviluppando quattro motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto assoluto di motivazione in relazione al mancato scomputo del periodo di custodia cautelare subita.

2.2 Col secondo motivo di doglianza lamenta ancora la difesa ricorrente violazione dell’art. 671 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che non avrebbe il giudice territoriale per nulla valutato lo stato di tossicodipendenza che affligge il detenuto fin da giovane età, condizione questa da considerarsi anche in costanza di condotte separate da apprezzabili intervalli temporali.

2.3 Col terzo motivo di impugnazione si duole parte istante della contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata considerazione, ai fini della continuazione, del reato di rapina commesso il (OMISSIS), per la considerazione che il dato temporale, posto dal giudicante a fondamento dell’impugnato diniego al riguardo, risulta illogicamente utilizzato nel medesimo contesto.

Tra le condotte del (OMISSIS) per le quali è stata infatti riconosciuta, come innanzi detto, la continuazione, sono decorsi un anno e tre mesi, mentre tra la rapina del (OMISSIS), esclusa dalla continuazione, e la condotta del (OMISSIS), la prima del secondo gruppo, intercorrono un anno ed un mese.

Di qui la illogica disparità in ordine all’utilizzo del criterio temporale.

2.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia infine la difesa ricorrente contraddittorietà tra le diverse parti del provvedimento impugnato, sul rilievo che erroneamente risulterebbe conteggiato il cumulo di pene conseguente alle riduzioni riconosciute dal giudicante, indicato dalla difesa in anni 14, mesi 6, giorni 23 di reclusione.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la correzione dell’errore materiale relativo al conteggio della pena cumulata e per il rigetto, nel resto, della domanda.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1 Quanto al primo motivo di ricorso, come opportunamente osservato dal P.G. in sede, la decorrenza indicata dal G.E. per l’espiazione della pena di cui al provvedimento impugnato è quella del 12 novembre 2007, corrispondente alla data di inizio della custodia cautelare, della quale si è pertanto tenuto conto come pena già espiata, da detrarsi da quella indicata come innanzi.

4.2 Quanto al secondo motivo, va ribadita la lezione giurisprudenziale costantemente seguita da questa Corte di legittimità, secondo cui lo stato di tossicodipendenza di cui alla modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 integra una innovazione normativa che deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, il quale ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (ex plurimis:

Cass., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190).

E nel caso di specie il dato temporale tra i due gruppi presi in esame ai fini del parziale rigetto è di oltre dieci anni, eppertanto al di là di ogni ragionevole censura, tenuto conto che, tra i criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte al fine di desumere, con ragionevole certezza, la sussistenza in concreto della anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo, nella loro specificità, almeno a grandi linee, quello temporale deve ritenersi senza dubbio il più importante ed il più significativo.

4.3 Considerando ora la terza ragione di censura, osserva la Corte, aderendo all’acuto osservare del rappresentante della P.G., che tra i due dati portati in comparazione dalla difesa ricorrente al fine di dimostrare la illogicità circa l’utilizzo del dato temporale della rapina consumata nel (OMISSIS), nulla esclude che l’irragionevolezza sia da riferire al riconoscimento del vincolo della continuazione là dove è stato riconosciuto tra due condotte distanti tra loro ben quindici mesi, distanza la quale, oggettivamente, rende assai problematico ritenere che al momento del furto aggravato consumato il (OMISSIS) il F. già pensasse, ancorchè a grandi linee ed al di fuori di una scelta di vita criminale di per sè escludente l’applicazione della disciplina di favore, alla rapina che avrebbe consumato il (OMISSIS).

4.4 Il riferimento, infine, all’ultima doglianza, nonostante il diverso opinare del P.G. in sede, il conteggio offerto dal difensore è errato, giacchè, sommando la pena determinata in continuazione per il primo gruppo e per il secondo gruppo, a quelle inflitte con le sentenza non portate in continuazione (nn. 1 e 4 dell’elenco riportato nel provvedimento impugnato) si ha la pena cumulata di anni 15, mesi 6, giorni 25 di reclusione ed Euro 3995,00 di multa, esattamente quella indicata dal G.E..

5. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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