Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-06-2012) 16-07-2012, n. 28460 Permessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava il reclamo proposto, nell’interesse di S. V., avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta alla concessione di un permesso premio, giacchè ostativo alla positiva valutazione della domanda il delitto in espiazione di pena, compreso tra quelli a tal fine contemplati dall’art. 4-bis, comma 1 O.P., e perchè non ricorrente la condizione della collaborazione con la giustizia da parte del condannato, derogativa alla causa ostativa.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il predetto S., personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 30-ter, lett. c) O.P. e art. 666 c.p.p., comma 5.

Deduce in particolare il ricorrente:

– in seguito alle novelle che hanno introdotto modifiche sia dell’art. 4-bis O.P. (D.L. n. 11 del 2009) che dell’art. 30-ter (L. n. 94 del 2009) si è creato una discrasia tra l’art 4-bis, comma 1 e l’art. 30, comma 4, lett. c) O.P., nel senso che, mentre la prima norma stabilisce che i permessi premio possono essere concessi ai condannati per i delitti ostativi ivi contemplati soltanto nell’ipotesi di una loro collaborazione con la giustizia, la seconda norma prevede che i medesimi condannati possano essere ammessi ai permessi premio dopo la espiazione di almeno metà della pena inflitta e comunque dopo l’espiazione di non oltre dieci anni;

– detta discrasia deve essere risolta dall’interprete favorendo la disciplina speciale dell’art. 30-ter rispetto a quella generale dell’art. 4-bis O.P.;

– il ricorrente trovasi nelle condizione previste dall’art. 30-ter, comma 4, lett. c), di guisa che non ricorrono cause ostative all’ammissibilità della sua istanza.

3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per la inammissiblità dell’impugnazione.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

L’interpretazione argomentata difensivamente, già peraltro proposta al giudice territoriale e da questi sconfessata con motivazione lodevolmente diffusa, corretta e logica, è palesemente errata perchè, scindendo il combinato disposte della due norme, quella dell’art. 4-bis, comma 1 e quella dell’art. 30-ter, comma 4, lett. c) dell’O.P., pone l’una in contrasto con l’altra là dove, viceversa, le due disposizioni si combinano tra loro, insieme convergendo verso una disciplina tanto unitaria quanto chiara.

Non possono godere dei permessi premio i condannati per i delitti contemplati dall’art. 4-bis O.P. comma 1; i medesimi condannati possono accedere alla misura soltanto se collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter O.P..

In tale ultima evenienza, in ipotesi cioè di detenuti condannati per reati ostativi alla concessione della misura che abbiano collaborato ovvero collaborino con la giustizia (ovvero per i quali sia accertata la inesigibilità di tale collaborazione e la inattualità di collegamenti malavitosi ai sensi del citato art. 4-bis, comma 1 bis) la misura può essere concessa, ma soltanto nel rispetto delle condizioni di cui alla seconda norma, l’art. 30-ter O.P. comma 4.

E’ appena il caso di aggiungere che la proposta interpretazione normativa è in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012
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