T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 54

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che il ricorrente ha instaurato un contenzioso in sede civile con i controinteressati, chiedendo il risarcimento dei danni procurati dalle accuse mosse nei suoi confronti, che egli ritiene infondate ed integranti il reato di calunnia;

– che la D.P.L. è intervenuta in esito ad una sollecitazione di parte ricorrente, diretta a far accertare eventuali violazioni su disposizioni in materia di orario di lavoro giornaliero, di tenuta del prospetto paga, del libro paga sezione presenze e del libro unico;

– che l’istanza di accesso, mediante estrazione di copia, agli atti del procedimento ispettivo è stata riscontrata negativamente dall’amministrazione;

– che la richiesta del 22/7/2010 era supportata dal rilievo che le risultanze della verifica sull’utilizzo di denaro contante nella gestione della Società e sulla sua entità farebbero affiorare l’interesse giuridicamente rilevante;

– che la domanda è stata però respinta in data 13/9/2010, perché "…. risulta priva di motivazione, in quanto non si rinviene l’interesse giuridico tutelato facente carico al richiedente".

Evidenziato:

– che il diritto di accesso è riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione pone in essere un’attività materiale vincolata;

– che l’istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso;

– che l’art. 22 comma 1 lett. b) della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo novellato dalla L. 11/2/2005 n. 15, stabilisce che debbono considerarsi "interessati", "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso";

– che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, secondo l’art. 22 comma 2 della L. 241/90, principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza;

– che l’art. 29 comma 2bis della L. 241/90 statuisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della L. 241/90 "concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione… di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa";

Tenuto conto:

– che in ogni caso deve essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, dal momento che il diritto di difesa è garantito a livello costituzionale;

– che in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alle istanze di riservatezza di soggetti terzi (cfr. Consiglio di Stato, ad. plenaria – 4/2/1997 n. 5);

– che la norma della L. 241/90 specifica con molta chiarezza come non siano sufficienti esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad un effettivo bisogno di tutela di situazioni giuridicamente apprezzabili che si assumano lese;

– che, pur dando atto dell’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sul punto, il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo (sentenza Sez. II – 1/12/2009 n. 2401);

Atteso:

– che, dagli elementi che emergono dagli atti di causa, i documenti oggetto del richiesto accesso non possono essere sussunti tra quelli definiti sensibili, che godono di una soglia massima di intangibilità;

– che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l’indagine sulla meritevolezza dell’interesse ha natura estrinseca, in quanto l’amministrazione cui è rivolta l’istanza non è in alcun modo abilitata a sindacare la fondatezza o meno di un’eventuale azione giudiziale cui è preordinata la richiesta di accesso (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III – 26/5/2010 n. 2209);

– che pertanto l’interesse all’accesso ai documenti va infatti valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre;

– che è pertanto necessario che tra la domanda di accesso e l’esigenza di difendere i propri interessi giuridici vi sia un rapporto strumentale, ma questo deve essere inteso in senso ampio, cosicché deve ritenersi sufficiente che la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non è invece necessario che costituisca uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V -7/9/2004 n. 5873);

Dato atto:

– che il ricorrente ha evidenziato che l’iniziativa giudiziaria è già stata intrapresa presso il giudice ordinario;

– che una parte della giurisprudenza ha affermato in proposito che l’actio ad exhibendum proposta in quanto funzionale ad esigenze istruttorie connesse ad una causa – ai sensi dell’art. 21 comma 6 della L. 1034/71 novellato dall’art. 1 comma 1 della L. 205/2000 ed ora ai sensi dell’art. 116 comma 2 del D. Lgs. 104/2010 – è diversa ed autonoma rispetto all’ipotesi che concerne in generale l’interesse all’ostensione dei documenti amministrativi, e si pone rispetto alla prima in rapporto di genere a specie (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I – 30/12/2010 n. 14412);

– che siffatta ipotesi speciale si riferirebbe, per il tenore letterale della disposizione da ultimo richiamata, ai soli giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo;

– che dunque la domanda di accesso documentale – ove proposta nell’ambito di un processo in atto – non può non assumere un carattere strumentale rispetto alle domande e alle eccezioni ivi formulate, cosicché in tal caso il diritto di accesso risulta processualmente condizionato, nel senso che l’istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile ogni qualvolta riguardi atti non rilevanti ai fini del decidere;

– che diversamente opinando, l’utilizzo dello speciale rimedio di cui all’art. 25 L. n.241/90, lungi dal costituire legittimo esercizio del diritto all’informazione, si configurerebbe come una rivendicazione giudiziaria di carattere emulativo, vale a dire come una rivendicazione giudiziale di un diritto che in astratto spetta a colui che lo rivendica, ma che, in concreto, non comporta alcun vantaggio apprezzabile e degno di tutela giudiziaria a favore di tale soggetto (Consiglio di stato, sez. IV – 11/2/2003 n. 734);

Atteso:

– che il Collegio – se mantiene dubbi sull’inammissibilità dell’istanza in ogni ipotesi di contenziosi già avviati presso un’autorità giudiziaria diversa dal giudice amministrativo – è dell’avviso che la fattispecie tragga origine da un caso del tutto peculiare, nel quale l’attivazione dei poteri della Direzione Provinciale del Lavoro ha avuto luogo dietro sollecitazione della stessa parte istante;

– che in questa ipotesi l’attività dell’amministrazione realizza nei fatti una vera e propria cooperazione con una parte privata nell’ambito di una lite che vede quest’ultima contrapposta ad un altro soggetto privato;

– che il meccanismo sviluppato contempla nello specifico la sollecitazione dell’organo ispettivo da parte dell’interessato, l’avvio dell’indagine, la raccolta ed elaborazione di informazioni, la redazione di atti o provvedimenti finali, ed infine una "appropriazione" dei risultati degli accertamenti da parte dello stesso denunciante;

– che, ad avviso del Collegio, in un caso come quello descritto l’interesse all’acquisizione dei documenti – in astratto sussistente – deve essere vagliato dall’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul contenzioso instaurato;

– che in tal modo si evita che l’istanza di esibizione documentale – che fa seguito ad un esposto presentato dello stesso soggetto – ed il conseguente ricorso al giudice amministrativo introducano una distorsione al principio di effettiva parità delle parti innanzi al giudice civile, già chiamato a regolare quel processo;

– che il giudice ordinario ben può compiere la valutazione di inerenza della domanda al thema probandum, che risulta propedeutica alla delibazione di fondatezza o meno della domanda stessa, essendo evidentemente tale valutazione di competenza del giudice che procede, secondo le peculiari regole processuali, e segnatamente istruttorie, che ne regolano la specifica attività;

Atteso:

– che il Collegio ritiene in definitiva di respingere l’istanza di accesso;

– che pertanto il ricorso è infondato;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza ma possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, in ragione della peculiarità della vicenda e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che si liquidano in 1.250 Euro, oltre ad IVA e CPA.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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