Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-06-2012) 16-07-2012, n. 28457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 6.7.2011 il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da C. M. per la rateizzazione della pena pecuniaria di Euro 12164,27 di multa inflittagli dal Tribunale di Sassari con sentenza del 4.11.1999, passata in giudicato il 3.3.2004.

A sostegno della decisione il giudice territoriale assumeva la propria incompetenza a conoscere della domanda come innanzi formulata dappoichè competente il giudice dell’esecuzione. Argomenta in particolare il giudice a quo, ponendosi consapevolmente in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte di legittimità, che, a mente dell’art. 660 c.p.p., comma 2 e della previsione ivi ipotizzata, la competenza del magistrato di sorveglianza si concretizzi soltanto allorchè risulti incardinata la procedura di conversione della pena inflitta a cura del P.M. e quando sia accertata, altresì, l’impossibilità di recupero del credito, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, mentre, quando la procedura di conversione non risulta incardinata, come nella specie, a disporre la rateizzazione competente è il giudice dell’esecuzione.

2. Ricorre avverso detto provvedimento il C., assistito dal difensore di fiducia, lamentando la violazione dell’art. 660 c.p.p., comma 3, dappoichè competente il magistrato di sorveglianza a decidere sulla istanza come innanzi proposta.

3. Il ricorso è fondato nei termini che si passa ad esporre.

Conformemente al costante insegnamento di questa Corte e diversamente da quanto erroneamente opinato e motivato dal giudice a quo, va indicato nel magistrato di sorveglianza il giudice competente a conoscere la proposta istanza di rateizzazione della pena pecuniaria inflitta quale sanzione all’esito di processo penale. A tale conclusione il collegio perviene osservando che la norma di riferimento, e cioè l’art. 660 c.p.p., distingue, nell’ambito della disciplina dettata in relazione all’esecuzione delle pene pecuniarie, due ipotesi distinte; da un parte l’ipotesi della loro conversione, per essa richiedendo il requisito della permanente impossibilità di adempiere, e, dall’altra, quella della semplice situazione di insolvenza, rappresentativa di un mero stato transitorio, al quale la norma connette la possibilità non già della conversione, bensì del differimento nel pagamento della sanzione pecuniaria ovvero della sua rateizzazione (Cass., Sez. 1, 9.6.2005, n. 26358, rv. 232056).

Rispetto a siffatta doppia situazione procedimentale la norma in commento (l’art. 660 c.p.p., commi 2 e 3) non distingue affatto una duplice competenza giudiziaria, l’una, la prima, in favore del magistrato di sorveglianza e l’altra, la seconda, in favore del giudice dell’esecuzione, come erroneamente sostenuto dal Magistrato di sorveglianza di Sassari, bensì un’unica competenza, senza incertezze indicata nel Magistrato di sorveglianza, al quale vanno, conclusivamente e previo annullamento dell’impugnata ordinanza, rimessi gli atti perchè provveda all’invocata decisione (Cass., Sez. 1, 12/05/2009, n. 22780, in ipotesi di conflitto Gip Trib. Tempio Pausania C. Magistrato di Sorveglianza – Sassari; Cass., Sez. 1 Sent, 21/09/2001, n. 41398; Cass., Sez. 1, 03/04/2000, n. 2548) affinchè, in piena libertà di giudizio, valuti non solo il fondamento della istanza proposta dal C., bensì anche, preliminarmente, la sua ammissibilità in relazione al corretto incardinamelo della procedura a cura del P.M..
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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