Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-06-2012) 16-07-2012, n. 28456 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 4/10/11 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo presentato da D.T.N., detenuto in Parma in regime ex art. 41-bis op, circa la questione del cd. colloquio prolungato. Il Magistrato, in ipotesi competente per territorio, riteneva la limitazione direttamente derivante dal decreto ministeriale impositivo del regime e pertanto di competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, di cui pertanto non riteneva conferente il diverso avviso manifestato con il provvedimento di quel Giudice del 20/5/11 (che a sua volta disponeva non luogo a provvedere sul reclamo proposto dal D. T. trasmessogli per competenza da Reggio Emilia).

Ricorreva per cassazione con atto a sua firma il D.T., deducendo violazione di legge: da tempo la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio che la proroga del colloquio fino a due ore era nei poteri organizzativi dell’amministrazione penitenziaria e il loro corretto uso era quindi sindacabile in sede locale dal Magistrato di sorveglianza. Nel suo caso tale diritto gli veniva ingiustificatamente negato da più di due anni. Chiedeva l’accoglimento del ricorso.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni del ricorrente in base alla stessa giurisprudenza della S.C. (Cass., sez. 1, sent. n. 47736, dep. 9/12/04), chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo esame, al Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.

Il provvedimento impugnato, preliminarmente all’esame del merito (a quale giudice spetti la decisione sul cd. colloquio prolungato per i detenuti in regime di cui all’art. 41-bis op), va annullato per un’imprescindibile questione di metodo. Invero, la corretta procedura in tema di competenza prevede che il giudice investito della cognizione di una domanda o la decida nel merito o trasmetta gli atti al giudice che ritiene competente, il quale, se di diverso avviso, solleverà conflitto (art. 30 c.p.p.). Nel caso in esame è avvenuto, invece, che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il suo provvedimento del 20/5/11, abbia disposto non luogo a provvedere in ordine ai reclami del D.T. trasmessigli dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con provvedimento del 15/3/11. Già allora il TdS di Roma avrebbe dovuto sollevare conflitto.

Allo stesso modo erra il MdS di Reggio Emilia quando, investito nuovamente della questione dal D.T. (istanza del 20/7/11), pur dando atto del diverso avviso sulla competenza espresso dal TdS di Roma col detto provvedimento 20/5/11 e censurando la mancata proposizione in quella sede del conflitto, dichiarava a sua volta non luogo a provvedere, incorrendo (sia pure nella fase iniziale) nel medesimo errore, che lascia la parte istante senza una risposta giurisdizionale: come sopra rilevato, egli avrebbe dovuto o decidere nel merito o, come aveva pur fatto la volta precedente, trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente.

Il provvedimento oggi impugnato va dunque annullato, con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che si uniformerà alle questioni di diritto come sopra decise (art. 627 c.p.p., comma 3).
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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