Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-06-2012) 16-07-2012, n. 28455

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del giudice monocratico del 30 giugno 2011, rigettava l’istanza proposta da D.M. volta alla declaratoria di estinzione del decreto penale di condanna n. 3267/2009 emesso dal tribunale torinese il 12.11.2009 ed, in subordine, alla declaratoria di inefficacia di cosa giudicata del predetto decreto penale.

A sostegno della decisione il giudicante osservava che non risultava ancora decorso il termine utile ai fini della estinzione della contravvenzione come innanzi sanzionata.

2. Ricorre per cassazione avverso tale decisione il D., con l’assistenza del difensore di fiducia, denunciando la omessa motivazione in ordine alla domanda subordinata.

Nelle more del giudizio il ricorrente ha però fatto pervenire rituale rinuncia alla impugnazione, che va per questo dichiarata inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue sia la condanna al pagamento delle spese processuali, sia quella al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che, equitativamente, il collegio determina in Euro 500,00.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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