Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-06-2012) 16-07-2012, n. 28443

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. S.S.N. e S.D., assistiti dai comuni difensori di fiducia e con atto del 10.3.2011, proponeva ricorso in appello avverso la sentenza resa il 26.11.2010 dal Tribunale di Potenza, che li aveva condannati alla pena di Euro 200,00 di ammenda, il primo, ed alla pena di Euro 250,00 di ammenda, il secondo, perchè giudicati colpevoli delle contravvenzioni meglio descritte in rubrica.

La Corte adita, rilevata la inammissibilità dell’appello dappoichè proposto contro condanna alla sola pena pecuniaria e quindi in violazione dell’art. 593 c.p.p., comma 3, ne ordinava la trasmissione al giudice di legittimità, a mente dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

Col gravame in parola i ricorrenti denunciano difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite al processo.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione a mente del disposto dell’art. 613 c.p.p., comma 1.

Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui l’atto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. 1, 16/09/2004, n. 38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008, 47803).

Trattasi di principio di diritto ampiamente affermato da questa Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e che qui si ribadisce.

Nel caso di specie il ricorso risulta proposto dagli avvocati Pietro Pace di Roma e Roberto Pace di Avigliano, entrambi non iscritti nell’albo speciale detto.

3. Il ricorso va per questo dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare, per ognuno dei ricorrenti, in Euro 500,00.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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