Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-06-2012) 16-07-2012, n. 28442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23/2/11 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 17/3/08 del Tribunale di quella Città che con le attenuanti generiche condannava C.D.F. alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato (accertato in (OMISSIS)) di illegale rientro nel territorio dello Stato dopo esserne stata espulsa l’8/7/98 e quindi ben prima del decennio previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14.

Ricorreva per cassazione l’imputata personalmente, deducendo vizio di motivazione: il provvedimento di espulsione nei suoi confronti prevedeva il divieto di reingresso per un periodo di cinque anni che, alla data dell’accertato rientro, era ampiamente trascorso. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nessuno compariva per la ricorrente.

Il ricorso è fondato. Premesso che nel provvedimento di espulsione in atti riguardante l’imputata (del 29/3/95, quindi prima della stessa L. n. 286 del 1998) non è specificata alcuna scadenza al divieto di reingresso, è tuttavia vero che prima della L. n. 189 del 2002 la normativa prevedeva per cinque e non per dieci anni la durata del detto divieto. Sul tema rileva comunque anche la più recente normativa comunitaria e la giurisprudenza formatasi nel suo alveo. Si veda in proposito Cass., sez. 1, sent. n. 8181 del 20/10/11, dep. 2/3/12, rv. 252210, Sanchez Sanchez, e Cass., sez. 1, sent. n. 12220 del 13/3/12, dep. 2/4/12, rv. 252214, Zyba. La massima estrapolata è la medesima: "Il rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso che non abbia una speciale autorizzazione non è più previsto come reato, ove avvenga oltre il quinquennio dall’espulsione, perchè la norma incriminatrice, ponendo un divieto di rientro per un decennio, deve essere disapplicata per contrasto con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, che hanno acquistato efficacia diretta e che prevedono che il divieto di reingresso non possa valere per un periodo superiore a cinque anni".

La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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