Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2012) 16-07-2012, n. 28535

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, applicava a N.D.B., su sua richiesta ex art. 444 cod. proc pen., la pena di anni due di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 617 quinquies cod. pen. e artt. 110, 56 cod. pen., D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9. Nel corpo della motivazione il giudice dava atto dell’inesistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con motivo unico inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza della motivazione, con riguardo alla mancata applicazione alla fattispecie concreta dell’istituto di cui al citato art. 129 cod. proc. pen.. Lamenta il ricorrente che, indipendentemente dalle determinazioni da lui assunte in udienza (motivate dalla necessità di non pregiudicarsi di concordare una pena più mite con il Pubblico Ministero), il Giudice avrebbe dovuto comunque procedere ad una compiuta verifica degli elementi ostativi il proscioglimento, e darne atto con adeguata motivazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Al di là della più o meno congrua indicazione, nella sentenza impugnata, circa le ragioni preclusive di un’eventuale pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente non evidenzia alcunchè, in positivo, sull’insussistenza del fatto o su altri potenziali motivi che avrebbero dovuto condurre il Giudice di prime cure a disporne il proscioglimento. Va invece considerato che, per giurisprudenza di legittimità oramai pacifica e consolidata, "nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen." (Cass., Sez. 3^, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, Rv 216583).

2. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonchè al versamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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