Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2012) 16-07-2012, n. 28534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 16/07/2009 il Giudice di pace di Nola, nella veste di Giudice per le indagini preliminari, disponeva – su richiesta dell’ufficio del P.M. in sede – l’archiviazione del procedimento n, 1105/2006 R.G.N.R., iscritto a carico di M.A.V. per il reato di cui all’art. 594 cod. pen.. Nel provvedimento si rilevava la particolare tenuità del fatto in relazione all’interesse tutelato, all’esiguità del danno derivatone ed alla occasionalità della condotta ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34.

Il decreto non dava atto di eventuali opposizioni avanzate nei confronti della predetta richiesta di archiviazione nell’interesse della persona offesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, il difensore procuratore speciale della persona offesa V. P., deducendo violazione di legge per inosservanza dell’art. 409 (in relazione all’art. 127) cod. proc. pen..

Il ricorrente lamenta che l’archiviazione è stata pronunciata senza tenere conto che il P., già all’atto di proporre querela, aveva chiesto di essere informato nell’ipotesi di richiesta di archiviazione, della quale invece non gli era stato dato alcun avviso; rappresenta altresì che ancora nel 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola gli aveva attestato erroneamente, con certificazione rilasciata ex art. 335 cod. proc. pen., la pendenza del procedimento, in realtà già archiviato nel 2009.

3. In data 5 giugno 2012 ha presentato memoria il difensore di M.A.V., chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza per una più approfondita analisi, in subordine e comunque il rigetto del ricorso medesimo.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disattesa l’istanza avanzata nell’interesse del V.M.. Innanzi tutto, la memoria è stata presentata oltre il termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., ultima parte; in secondo luogo, il chiaro dettato della norma appena richiamata impone di procedere con rito camerale, peraltro senza il rispetto delle forme di cui all’art. 127 c.p.p., da osservare soltanto laddove espressamente previsto (come nei casi di ricorsi avverso provvedimenti in tema di libertà personale adottati dal Tribunale del riesame, ovvero quando si impugnino sentenze ex art. 425 cod. proc. pen.).

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per tardività.

Deve infatti rilevarsi che l’impugnazione venne proposta con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Nola in data 20 dicembre 2011, ma dalla lettura del fascicolo emerge che il ricorrente ebbe formale conoscenza dell’intervenuta archiviazione in data anteriore al 25 ottobre 2011: ne deriva che non venne rispettato il termine di 15 giorni previsto dall’art. 585 cod. proc. pen., applicabile alla fattispecie (il provvedimento oggetto di gravame, come sopra ricordato, è un decreto di archiviazione), nè sarebbero stati comunque rispettati i maggiori termini – al più, 45 giorni – stabiliti dalla stessa norma per ipotesi diverse.

Questa la scansione cronologica da evidenziare:

– il 31 maggio 2011 il difensore del P. presentò presso l’ufficio del P.M. l’istanza – richiamata nel ricorso – con cui segnalava la necessità di una pronta definizione del procedimento, fermo da tempo a seguito del trasferimento del magistrato che ne era stato l’iniziale assegnatario;

– in calce alla richiesta, il Procuratore della Repubblica disponeva l’assegnazione del procedimento al Sostituto Dott. M., con atto del 6 giugno;

– il 17 giugno, ancora in calce allo scritto del difensore della persona offesa, il nuovo assegnatario scriveva: "Il procedimento in oggetto risulta archiviato con decreto del Giudice di pace, presente in atti, il 16/07/2009. Si comunichi";

– il provvedimento del Dott. M. risultava depositato in Segreteria in pari data, e dagli atti trasmessi a questa Corte non si evince quando venne effettivamente comunicato al soggetto da cui proveniva l’istanza: tuttavia, il 25 ottobre 2011 il Procuratore della Repubblica disponeva autorizzarsi lo stesso difensore del P., come da sua ulteriore richiesta priva di data, ad ottenere "copia per uso studio del fascicolo processuale".

Ergo, al momento di presentare l’ultima istanza richiamata (al più tardi, lo stesso 25 ottobre) l’odierno ricorrente aveva avuto certamente compiuta conoscenza dell’intervenuta archiviazione: non potendosi al contrario giustificare una richiesta di accesso all’intero fascicolo, per uso studio, con riguardo ad un procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari. Nè rileva la circostanza che egli non aveva ancora – e non è dato sapere quando la ebbe -contezza delle ragioni dell’archiviazione, che apprese nel momento in cui ebbe concreto accesso al carteggio: ciò in quanto il ricorso riguarda un atto assunto nelle forme del decreto, come tale non suscettibile di comunicazione.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonchè al versamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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