Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2012) 16-07-2012, n. 28533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con decreto del 05/05/2011, depositato l’08/05/2011, disponeva – su richiesta dell’ufficio del P.M. in sede – l’archiviazione del procedimento n. 10079/2010 R.G.N.R., iscritto a carico di M. C. e D.C.G. per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen.. Nel provvedimento si rilevava la completezza delle indagini svolte a seguito della denuncia presentata da S. T., che tuttavia non avevano consentito di acquisire riscontri a quanto narrato dalla persona offesa, la quale risultava al contrario essere stata smentita nei propri assunti da più persone informate sui fatti; il decreto dava atto della opposizione avanzata nei confronti della predetta richiesta da parte della stessa denunciarle, opposizione che tuttavia era in dispositivo dichiarata inammissibile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il difensore procuratore speciale della persona offesa, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione del decreto impugnato.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 409 e 410 (in relazione all’art. 127) cod. proc. pen., non avendo il G.i.p. consentito la regolare instaurazione del contraddittorio sulla richiesta di archiviazione, malgrado la tempestiva opposizione della persona offesa; in particolare, per avere omesso di fissare – come invece doveroso, essendo l’opposizione tempestiva ed ammissibile in ragione della puntuale indicazione dei temi di indagine suppletiva sollecitati – udienza in camera di consiglio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole altresì della omessa motivazione, nel decreto impugnato, circa la ritenuta inammissibilità dell’opposizione anzidetta: ciò a dispetto della consolidata giurisprudenza di legittimità che impone invece al G.i.p., qualora proceda ad archiviazione de plano, di fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui l’opposizione venga valutata inammissibile.

3. Nell’interesse di C.M. e D.C.G. è stata presentata memoria difensiva in replica al ricorso ed alla requisitoria del P.g.: nell’atto, con cui si sollecita il rigetto del ricorso medesimo, si afferma che l’inammissibilità di un atto di opposizione ex art. 410 cod. proc. pen. può discendere anche dalla manifesta irrilevanza e/o dalla mancanza del carattere di novità delle indagini prospettate (valutazioni evidentemente compiute dal giudicante all’atto di disporre l’archiviazione), e si richiama la giurisprudenza che impone un rigoroso vaglio critico in ordine all’attendibilità della persona offesa, in specie se unica fonte di prova.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Per giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, "l’archiviazione può essere pronunciata de plano, in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato" (v., da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 167 del 24/11/2010, Ortu, Rv 249236).

Nel caso di specie, al contrario, il G.i.p. dei Tribunale di Latina risulta avere semplicemente dato contezza che vi era stata una opposizione proposta dalla persona offesa, per poi limitarsi a dichiararne l’inammissibilità in dispositivo: al di là delle considerazioni svolte sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio, soprattutto in ragione della mancata acquisizione di riscontri agli assunti della denunciente, il giudice non si pronuncia affatto sul perchè l’opposizione dovrebbe qualificarsi irrituale, e dunque inidonea a fondare l’obbligo di fissare udienza in contraddittorio.

La completa mancanza di motivazione, sul punto, comporta l’impossibilità di convenire con quanto esposto nella memoria presentata dal difensore delle persone sottoposte a indagini: il problema della credibilità della persona offesa riguarda infatti il profilo della fondatezza o meno della notitia criminis, non quello dell’ammissibilità dell’opposizione. Il G.i.p. nulla dice sui temi di investigazione suppletiva e le correlate prospettive di indagine che erano state sollecitate in proposito, e va del resto rilevato che "il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza al fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale" (Cass., Sez. 4^, n. 34676 del 22/06/2010, D’Aleo, Rv 248085).

2. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, che dovrà valutare l’opposizione presentata motivando in punto di inammissibilità, ovvero procedere alla fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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