T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 64

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il relatore dott. Marco Poppi nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il presente ricorso, la sig.ra D.G. ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano – Servizio Assegnazione alloggi e Controlli, datato 9 marzo 2009, con il quale è stato respinto il ricorso proposto il 16 febbraio 2009 avverso il precedente provvedimento, adottato dal medesimo Ufficio in data 9 gennaio 2009, che disponeva la cancellazione della sua domanda dalla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi per difetto del requisito di cui all’art. 8, lett. g) del R.R. n. 1/2004.

La ricorrente, infatti, all’esito dei controlli di cui all’art. 13, comma 5, del R.R. n. 1/2004 tesi alla verifica della permanenza dei prescritti requisiti per l’accesso all’ERP, è risultata proprietaria di un alloggio sito nel Comune di Sarzana, di superficie adeguata al proprio nucleo familiare.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto la ricorrente in data 11 settembre 2009 ha trasferito la propria residenza in Sarzana nell’immobile di sua proprietà, nonché, l’inammissibilità, sotto altro profilo, per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati inseriti in graduatoria.

Nella camera di consiglio del 17 giugno 2009 veniva respinta l’istanza di sospensione ed all’esito della pubblica udienza del 17 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati precedono la ricorrente in graduatoria.

Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, "per giurisprudenza consolidata, impugnandosi la modifica di una graduatoria, è evidente come l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe effetti negativi nei confronti dei concorrenti che attualmente precedono il ricorrente, essendo quindi gli stessi titolari di un interesse, speculare ed opposto, alla conservazione del provvedimento e come tali legittimati a contraddire nel presente giudizio" (TAR Lombardia, Sez. I, 10 giugno 2010, n. 1769).

Deve inoltre evidenziarsi che il ricorso sarebbe in ogni caso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che la ricorrente, nelle more del giudizio, ha trasferito la propria residenza in Sarzana, presso l’unità immobiliare di sua proprietà.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, in virtù della peculiarità della materia trattata, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Milano dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione I) nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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