T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 61

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 9 febbraio 2003, alle ore 1.30 circa, all’interno della casa circondariale di Busto Arsizio, veniva fatto esplodere un petardo che provocava danni alla postazione telefonica installata nel corridoio del terzo piano ove sono ubicate le camerate del personale della Polizia penitenziaria.

Il Comandante di Reparto, su disposizione del Direttore dell’Istituto, con atto del 26 marzo 2003, inoltrava rapporto disciplinare a carico degli agenti presenti nelle camerate al momento dell’esplosione, fra i quali figurava il ricorrente, rilevando come nessuno avesse provveduto a informare dell’accaduto gli addetti al servizio di sorveglianza generale né avesse fornito notizie utili ad identificare l’autore del gesto.

Con atto del 7 luglio 2003, ad oltre tre mesi dalla ricezione del rapporto, il Direttore della casa circondariale, contestava i fatti al ricorrente, ex art. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 449/1992 ("mancanza di correttezza nel comportamento"), e acquisite in data 23 luglio le deduzioni difensive dell’interessato, con atto del 14 ottobre 2004, comminava la sanzione disciplinare della "censura" in considerazione della "leggerezza", "superficialità" e "mancanza di diligenza" manifestata nell’occasione.

Con atto depositato il 27 novembre 2004, il ricorrente, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio innanzi al Provveditore Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Lombardia che, con decisione del 14 gennaio 2004, ha disatteso il ricorso gerarchico.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, ha impugnato in questa sede l’atto da ultimo richiamato, deducendo la violazione dei termini del procedimento, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Nella camera di consiglio del 19 maggio 2004 veniva respinta l’istanza di sospensiva e all’esito della pubblica udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dei termini imposti, in materia disciplinare, dal T.U. n. 3/1957.

La censura é fondata.

Sebbene il D.Lgs. n. 449/1992, disciplini i termini del procedimento unicamente in relazione alle sanzioni più gravi (pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio e destituzione), deve ritenersi applicabile, seppure in assenza di un termine ad hoc, il disposto di cui all’art. 120, comma 1, del T.U. n. 3/19578 a norma del quale "il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto".

Nel caso di specie il rapporto disciplinare è stato redatto 55 giorni dopo il fatto e la contestazione disciplinare all’interessato è intervenuta a 103 giorni dal rapporto disciplinare.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure.

Sussistono, tuttavia, in virtù della particolatità della questione trattata, giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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