Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2012) 16-07-2012, n. 28395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza 3.06.2011 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa che riduceva inflitta nel giudizio di primo grado, celebratosi col rito abbreviato, a L.G. quale colpevole di avere detenuto e trasportato kg. 16,800 di cocaina occultati nell’intercapedine ricavata nel pianale di un rimorchio.

2 – Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all’omessa valutazione delle doglianze difensive espresse nei motivi d’appello.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

3 – Il ricorso è inammissibile.

Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere, sicchè le stesse possono essere riconosciute quando siano provati elementi favorevoli all’imputato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.

Nella specie, la genericità del motivo sul diniego delle attenuanti generiche esimeva i giudici di merito da una diffusa motivazione sul punto che, comunque non poteva prescindere dall’elevata gravità del fatto in rapporto dell’ingente quantitativo di cocaina sequestrata.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e, non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, grava su costui l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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