T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 23

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) La ricorrente è proprietaria di un immobile nel Comune di Cannobio, contraddistinto a catasto al Foglio 48, mappale 784.
Detto immobile confina con il terreno di proprietà dei signori F. e P., controinteressati intimati.
Quest’ultimo fondo, attualmente sistemato a prato e in parte piantumato con alberi da frutto, è classificato dal vigente piano regolatore come "area per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport".
2) Il progetto preliminare di revisione del piano regolatore generale di Cannobio, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 10 settembre 2007, aveva previsto per il terreno dei controinteressati la destinazione a "verde privato", ponendolo in zona soggetta a vincolo fluviale.
In accoglimento delle osservazioni dei privati, detta area è stata invece classificata come edificabile.
Il nuovo piano regolatore di Cannobio, approvato con deliberazioni consiliari n. 70 del 17 ottobre 2008 e 71 del 18 ottobre 2008, ne prevede la destinazione ad "area residenziale di completamento".
3) Con il ricorso giurisdizionale in trattazione, l’esponente contesta la legittimità dell’accennata scelta urbanistica, siccome inficiata da errori di fatto, erronea valutazione dei presupposti nonché viziata da abnormi illogicità.
Più in dettaglio, con l’unico motivo di ricorso (genericamente rubricato "eccesso di potere e violazione di legge"), l’esponente lamenta come detta scelta si discosti dal canone di un’attenta regolazione del "giusto rapporto tra il costruito e le zone libere" e contrasti con le esigenze di tutela dell’ambiente, "in particolar modo la zona collinare e lacustre, al fine di salvaguardare l’identità del luogo che… è profondamente contraddistinto sia dalla presenza di una rigogliosa vegetazione nonché per il generale incantevole contesto panoramico", con conseguente pregiudizio anche per la sua proprietà che, tra l’altro, vedrebbe notevolmente ridotta l’esposizione solare a seguito dell’innalzamento di un nuovo immobile.
La contestata destinazione residenziale, inoltre, comporterebbe una sensibile riduzione degli spazi verdi che contrasta con le finalità e gli obiettivi indicati nella relazione illustrativa del nuovo piano regolatore generale.
4) Con ordinanza n. 92 del 30 gennaio 2009, è stata disposta una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1054/1924, intesa ad accertare se la contestata scelta amministrativa sia coerente e adeguata "sotto il profilo della adeguata applicazione delle norme tecnicoscientifiche tratte dalla scienza urbanistica".
Con nota del 17 febbraio 2009, il Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Torino, incaricato di individuare un ingegnere particolarmente esperto nelle scienze urbanistiche, ha indicato per l’assolvimento dell’incarico l’ing. M.D.N. di Torino.
Il verificatore ha regolarmente svolto il compito affidatogli e, in data 16 aprile 2009, ha depositato la conclusiva relazione scritta.
5) Con ordinanza n. 320 del 24 aprile 2009, preso atto delle risultanze della verificazione, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale da parte ricorrente.
6) Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Cannobio e i controinteressati intimati.
7) Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 e ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

8) In via preliminare, è opportuno rammentare che il piano regolatore adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, costituisce atto immediatamente lesivo e, come tale, direttamente impugnabile dai soggetti che si assumano lesi dalle sue prescrizioni, senza necessità di attendere che sopravvenga l’effettiva approvazione.
Ancora in via generale, si rileva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le scelte urbanistiche operate dall’amministrazione titolare del potere di governo del territorio sono espressione di ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio medesimo, cosicché dette scelte, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio ovvero ancora affette da vizi macroscopici di illogicità e irrazionalità riconducibili nell’alveo dell’eccesso di potere.
Nel caso in esame, le censure dedotte da parte ricorrente sono tese, come già riferito, a porre in luce pretesi profili di illogicità della contestata scelta urbanistica e l’incoerenza della stessa con gli obiettivi sottesi alla revisione dello strumento urbanistico generale.
Trattasi, quindi, di censure astrattamente atte, ove condivise dal giudicante, a fondare l’invocata statuizione caducatoria.
9) Tanto precisato, è agevole rilevare come le risultanze cui approda il verificatore, all’esito di un’analisi rigorosa e completa della fattispecie, offrano conferma della fondatezza delle doglianze formulate da parte ricorrente.
Il verificatore, in primo luogo, ha proceduto alla descrizione dello stato dei luoghi, caratterizzati da un paesaggio interessante, con un’impostazione urbana caratteristica dei luoghi e con edifici generalmente ben conservati.
Gli immobili coinvolti nella controversia sono ubicati ai margini di un piccolo nucleo abitativo di antica formazione, la frazione Traffiume; il terreno dei controinteressati, in particolare, si trova sull’angolo interno di una delle vie che delimitano il nucleo abitato.
Per quanto si riferisce specificamente alla scelta di rendere edificabile la proprietà dei controinteressati, il verificatore afferma che la stessa non si ritiene adatta per il caso di un lotto che, posto ad angolo proprio al suo ingresso, conclude un abitato fortemente caratterizzato e contornato per lo più da aree verdi: "in tal modo, infatti, si demanda al privato di decidere autonomamente come concludere Traffiume", riproducendo la situazione verificatasi sul lato opposto dell’abitato, "dove un lotto edificato di recente ora sfrangia l’abitato invece di ricucirlo e l’edificio realizzato si impone nell’abitato piuttosto di inserirsi".
Rileva, inoltre, il verificatore che l’area in questione "è certamente strategica perché la sua destinazione è connessa in modo importante all’immagine d’insieme del centro dell’abitato" e che non risulta comprensibile come la scelta operata possa conseguire gli obiettivi di qualità dichiarati nel piano, consistenti nelle finalità di "ricompattare il tessuto edilizio esistente" e di operare la "ricucitura dei margini sfrangiati dell’abitato".
Su tali premesse, il verificatore conclude affermando che "per le ampie dimensioni relative, per la posizione, per il contesto e per il vincolo paesaggistico in essere, la scelta amministrativa sia sostanzialmente non coerente con i contenuti di qualità affermati nella relazione illustrativa al nuovo piano regolatore adottato e sia non coerente e non adeguata allo scopo della disciplina urbanistica" applicata al P.R.G.C., identificato con l’individuazione delle "condizioni per difendere le risorse e gli equilibri del territorio comunale e indicare gli obiettivi di lungo periodo per il suo sviluppo e le regole essenziali per conseguirli".
10) Le sopra riferite valutazioni, dalle quali il Collegio non ha alcun motivo per discostarsi, evidenziano la sussistenza dei denunciati profili di illogicità e incoerenza della scelta operata con il nuovo piano adottato che, in conseguenza, deve essere annullato in parte qua.
11) Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia.
Il compenso spettante al verificatore, invece, va definitivamente posto a carico del Comune soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Condanna il Comune di Cannobio al pagamento del compenso spettante al verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
Alfonso Graziano, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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