Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2012) 13-07-2012, n. 28169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza 24.08.2011 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa che riduceva inflitta nel giudizio di primo grado, celebratosi col rito abbreviato, a R.B. quale colpevole di avere effettuato diverse centinaia di cessione di cocaina, di volta in volta, per grammi 0,5, 1 e 2.

2 – Proponeva ricorso per cassazione l’Imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 5, che andava riconosciuta per la modicità delle cessioni.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

3 – Il ricorso è inammissibile.

Premesso che l’imputato è stato ritenuto responsabile per la cessione di diverse centinaia di cessioni di cocaina, va rilevato che il ricorso senza alcun fondamento censura il diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto.

La corte territoriale ha confermato tale giudizio in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5), il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" Cassazione Sezione 4^, n. 38879/2005, Frank, RV. 232428; conforme 17/2000 RV. 216668; conforme n. 10211/2004 RV. 231140; conforme n. 20556/2005 RV. 231352; Sezione 4^, n. 43399/2010 RV. 248947.

Nella specie, non erano ravvisatali gli estremi della predetta attenuante essendo stato ritenuto, con concisa ma adeguata motivazione, che l’elevato numero di cessioni, dato denotante professionalità nello spaccio, costituisse rilevante circostanza indicativa di una complessa attività che valevano a escludere la lieve entità del fatto.

Per l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Cosi deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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