Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12559 Farmaci e prodotti galenici U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’opposizione dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento al decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, che le aveva intimato il pagamento, in favore della s.p.a.
XXX XXX, di Euro 157.289,61, era accolta con sentenza n. 120 del 12 dicembre 2003 di detto tribunale, che riconosceva solo in parte il debito preteso.
L’opponente aveva dedotto di avere già corrisposto la somma di Euro 117.609,70, nulla in più spettando alla controparte, perchè con tale somma si era pagato tutto quanto dovuto per i medicinali ad essa forniti, con lo sconto del 50% ad essa spettante per il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, art. 9, comma 5. Nel ricorso per decreto ingiuntivo la XXX XXX aveva affermato invece che lo sconto dovuto per i medicinali forniti da essa era del 33,35%, trattandosi di XXXci erogati tramite XXXcie sul territorio, mentre l’opponente aveva dedotto che anche per detti prodotti, le competeva la riduzione del 50%, con conseguente nullità dell’ingiunzione in relazione alla maggiore somma pretesa dalla società.
L’azienda sanitaria aveva dedotto con la opposizione che lo sconto praticato da controparte era quello del 33,35% relativo ai XXXci forniti al pubblico tramite le XXXcie e non quello del 50% dovuto per i medicinali distribuiti tramite le strutture aziendali o quelle ospedaliere per i ricoverati presso di esse.
Il Tribunale adito, dato atto del pagamento già avvenuto di Euro 39.177,24 e ritenuto che entro tali limiti sussisteva il prezzo come dovuto,con lo sconto del 50%,per i XXXci forniti in concreto dalla XXX XXX s.p.a. all’azienda stessa, condannava quest’ultima a pagare tale minore somma e la metà delle spese di causa, revocando l’ingiunzione.
Sull’appello dell’Azienda provinciale, la Corte d’appello di Milano ha rigettato ogni richiesta di pagamento della XXX XXX s.p.a., alla quale nulla altro spettava, perchè le era stato corrisposto il dovuto con lo sconto del 50% sul prezzo dei XXXci imposto per legge, compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio tra le parti.
La Corte di merito, confermato il rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione dell’A.G.O. e di competenza del Tribunale di Busto Arsizio, trattandosi di controversia sul pagamento di forniture di prodotti sanitari e XXXceutici da distribuire a mezzo delle XXXcie ai privati ed essendo corretta l’individuazione del giudice territorialmente competente in primo grado, ha rilevato la applicabilità al caso del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 8, che consente alle Regioni e alla Provincia di Trento, solo per determinate categorie di medicinali individuati in appositi decreti ministeriali, la erogazione di essi o a mezzo di XXXcie convenzionate ovvero a mezzo delle strutture ospedaliere, estendendo a tali prodotti lo sconto del 50% previsto nel D.L. 8 luglio 1974, n. 264, art. 9.
Secondo la sentenza del 21 giugno-25 luglio 2006 della Corte di appello di Milano, la indicata interpretazione del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 8, è corretta, perchè la distribuzione dei predetti medicinali alle XXXcie convenzionate per la erogazione agli ammalati, era autorizzata "con le stesse modalità previste per la distribuzione attraverso strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale", con la conseguenza che tutto il dovuto alla produttrice dei XXXci risultava già pagato dal corrispettivo ridotto del 50%, applicando tale sconto in luogo di quello minore usualmente praticato nella erogazione dei medicinali alle XXXcie per la distribuzione al pubblico.
Ritenuto costituzionale il trattamento riduttivo del prezzo dei prodotti XXXceutici, per facilitare l’accesso ai XXXci in particolari malattie, con riduzione complessiva del costo del servizio, la Corte milanese, lasciando ferma la revoca dell’ingiunzione, ha rigettato ogni domanda della s.p.a. XXX XXX soddisfatta dal pagamento del 50% del prezzo, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza del 24 giugno 2006, è stato proposto dalla s.p.a. XXX XXX ricorso di un unico motivo, notificato il 18 – 21 settembre 2006 all’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento, che si è difesa con controricorso notificato il 27 ottobre 2006; la ricorrente ha depositato il 2 luglio 2012 memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., inutilizzabile perchè depositata oltre i termini di cui all’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. L’unico articolato motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione del D.L. 8 luglio 1074, n. 264, art. 9, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 40, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 8, in relazione agli artt. 1339 e 1474 cod. civ., dovendosi ritenere errata la determinazione del prezzo dei XXXci forniti con lo sconto del 50%, da parte dei giudici di merito.
In quanto nel caso vi erano anche acquisti di medicinali dalle Aziende sanitarie non solo per rifornire di essi direttamente gli ospedali ma anche per distribuirli alla XXXcie per il loro acquisto dai privati, non poteva pretendersi la riduzione di prezzo del 50% che la legge riservava alle sole aziende ospedaliere per i pazienti presso le stesse ricoverati.
La società ricorrente ritiene che lo sconto per i XXXci da distribuire agli utenti del servizio a mezzo delle XXXcie, era del 33,50% e non del 50% come preteso dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, e la Corte territoriale ha affermato che il richiamo del D.L. n. 347 del 2001, art. 8, per gli acquisti dei medicinali in essa contemplati, imponga lo stesso sconto fruito per gli acquisti degli ospedali ai sensi del D.L. n. 264 del 1974, art. 9. Sul piano metodologico, secondo la XXX XXX, la interpretazione estensiva del D.L. n. 264 del 1974, art. 9, che disciplina gli acquisti di XXXci dagli enti ospedalieri è ingiustificata, pervenendo ad una lettura additiva del D.L. n. 347 del 2001, art. 8, che non si occupa in alcun modo dei prezzi da praticare dalle fornitrici e forse neppure riconosce l’acquisto diretto dalle Aziende sanitarie di XXXci destinati ad essere distribuiti, tramite le XXXcie, ai singoli utenti.
La interpretazione della Corte di merito è errata sul piano letterale e su quello teleologico: per il primo profilo si è dato rilievo alla previsione dell’acquisto dei XXXci "con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale".
Secondo la ricorrente, le "medesime modalità" cui si riferisce la norma, sono quelle con cui gli assistiti acquistano nelle XXXcie i prodotti che a queste sono distribuiti dalle Aziende sanitarie, cioè gratuitamente, ma in nessun modo si disciplina il pagamento del prezzo dei XXXci ai distributori o fornitori nella concreta fattispecie.
L’interpretazione teleologica delle norme, giustificata dalla esigenza di decongestionare la distribuzione in ospedale dei XXXci, riducendo i ricoveri con risparmio rilevante, è inapplicabile per l’eccezionaiità del tipo di distribuzione autorizzata nel caso concreto, come accade per tutti gli altri medicinali rispetto ai quali lo sconto è inferiore.
La norma, in realtà, vuole solo consentire il controllo della spesa sanitaria per determinare una sorta di stabilizzazione dei volumi da commerciare, non rilevando assolutamente lo sconto praticato per legge agli ospedali, che la Corte di merito estende alla distribuzione dello stesso XXXco a mezzo delle XXXcie, che ricevono il prodotto non dalla produttrice di esso ma dalla Azienda controricorrente.
La norma citata del D.L. n. 264 del 1974, collega lo sconto ospedaliere solo all’acquisto di medicinali da parte di enti ospedalieri per i ricoverati, secondo la ricorrente, in quanto destinati ai servizi assistenziali da questi erogati e ai medicinali di cui devono fruire i ricoverati.
Tale sconto del 50% sul prezzo non ha più il solo presupposto soggettivo dell’acquisto dei XXXci da una azienda sanitaria del servizio nazionale, ma anche quello oggettivo dell’uso del XXXco solo nell’assistenza ospedaliera.
La finanziaria del 2007 (L. n. 662 del 1992) ha disposto la uniformità di trattamento, sulle quote spettanti, sul prezzo di vendita al pubblico dei XXXci, alle aziende XXXceutiche, ai grossisti o distributori e ai XXXcisti, al netto dell’IVA. Pur non avendo il D.L. del 2001, più volte citato, modificato il D.L. n. 264 del 1974, di fatto la lettura dello stesso, data in appello, estende lo sconto alle aziende anche per i XXXci distribuiti a mezzo delle XXXcie, come non sembra consentito dalla normativa che precede, che è di natura eccezionale, e quindi non suscettibile di interpretazione analogica.
Il quesito di diritto conclusivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., vigente alla data del ricorso e a quella della sentenza impugnata, chiede di dire se la espressione "enti ospedalieri" debba leggersi, per gli acquisti di medicinali, solo con riferimento alla fornitura di XXXci per le necessità dei ricoverati nelle stesse strutture ospedaliere, dovendosi quindi non applicare lo sconto del 50%, allorchè il XXXco sia venduto ai privati presso le XXXcie.
2. Questa Corte ha di recente affermato, in relazione alla questione affrontata nel ricorso, del prezzo dei medicinali forniti a mezzo delle Aziende per i servizi sanitari ai privati con le XXXcie invece che con gli ospedali, il seguente principio di diritto: "E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, art. 9, comma 5, convertito in L. 17 agosto 1974, n. 386 ed della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 8, comma 2, e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 128, di istituzione dello sconto ospedaliero nel regime dei prezzi amministrati dei XXXci acquistati dalle Aziende sanitarie, giacchè, rispetto alle sentenze n. 144 del 1972, n. 201 del 1975 e n. 279 del 2006 della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di altre norme prevedenti, nella medesima materia, analogo sconto, la situazione non è mutata, in quanto l’approvvigionamento delle Aziende sanitarie è relativo ai medicinali distribuiti direttamente o in regime di ricovero o in situazioni che vengono ritenute meritevoli di tutela, per cui la circostanza che l’Azienda si avvalga, ai fini distributivi delle XXXcie, anche trasferendo a queste il diritto ad esigere il prezzo, non snatura le finalità indicate, per il rilievo anche del carattere continuativo e per grandi quantità delle forniture delle Aziende stesse" (Cass. 19 settembre 2011 n. 19055).
In tale contesto, correttamente e in conformità alla lettera del complesso di norme già citate, si è ritenuto legittimo e applicato lo sconto maggiore usualmente praticato per le Aziende ospedaliere che distribuiscono i XXXci ai loro ricoverati, anche ad alcuni prodotti acquistati direttamente dai privati in XXXcia, consentendo tale maggiore sconto nella Provincia di Trento, risparmi che possono solo incidere in senso migliorativo sull’erogazione del servizio assistenziale ai soggetti che ne hanno diritto.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato perchè infondato e le spese del giudizio di cassazione, per la soccombenza, devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione alla controricorrente, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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