Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12558 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 12.4.2005 la società C F s.r.l. in persona del suo amministratore in carica ha proposto innanzi al Tribunale di Lucca opposizione alla sentenza del medesimo organo dichiarativa del suo fallimento pronunciata in data 31.3.2005.11 Tribunale, regolarmente instauratosi il contraddittorio anche nei confronti dei creditori istanti, ha respinto l’opposizione con sentenza n. 15 depositata l’8 gennaio 2009. Il C. F, pur avendo impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia articolando 4 mezzi resistiti dal curatore fallimentare con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Si pone in limine questione d’ammissibilità del presente ricorso indirizzato avverso sentenza resa dal tribunale quale giudice di primo grado, depositata in data 8 gennaio 2009 nel vigore del regime d’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006. La ricorrente, che, secondo quanto ella stessa riferisce, pur ha appellato la decisione in esame, reputa infondatamente che tale pronuncia, in quanto resa nel vigore del novellato L. Fall., art. 18, ancorchè resa da organo di primo grado, debba valere, in ordine al regime impugnatorio, quale pronuncia del giudice del reclamo, sì che sarebbe direttamente impugnabile innanzi a questa Corte. La decisione impugnata, resa a mente del disposto del R.D. n. 267 del 1942, art. 18, nel testo originario, deve invece reputarsi non suscettibile d’impugnazione innanzi a questa Corte.
Secondo orientamento espresso nella sentenza di questa Corte n. 22799/2001, cui s’intende dare continuità, la sentenza di fallimento emessa in data anteriore alla data d’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, soggiace al regime impugnatorio in vigore a quella data, e quindi, la pronuncia emessa in sede d’opposizione dal giudice di primo grado non è immediatamente ricorribile in sede di legittimità. La sua prospettata assimilazione al provvedimento che definisce il reclamo innanzi al giudice d’appello, che rappresenta l’ordinario mezzo impugnatorio previsto dalla norma citata nel testo riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, vigente all’epoca in cui è stato definito il giudizio d’opposizione, si fonda su tesi priva di pregio.
"Il discrimine cronologico, in relazione all’individuazione del regime dell’impugnazione, va collocato nella data della sentenza di fallimento" che nella specie, come premesso, venne resa secondo il R.D. n. 267 del 1942 che scandiva nel merito l’opposizione nei due gradi di giudizio a cognizione piena rimettendo il controllo sulla decisione del tribunale al giudice dell’appello. Il richiamo operato dalla ricorrente per avvalorare la correttezza dell’esegesi proposta al precedente di questa Corte n. 7471/2008 non risulta pertinente.
Definendo tutt’altra questione, la citata pronuncia ha affermato che l’impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (cioè dopo il 16 luglio 2006) ma su ricorso depositato anteriormente, va proposta secondo la nuova disciplina della L. Fall., art. 18, dunque con l’appello, indi con reclamo se introdotto dal 1 gennaio 2008 alla corte d’appello, in fattispecie all’evidenza assolutamente non omologabile al caso di specie.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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