Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27975 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.2.2012 il Tribunale di Piacenza applicava a C.E., su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento per la rilevazione del tasso alcolemico presente nell’organismo. Il giudice rigettava la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ritenendo ostativi i precedenti dell’imputato nonchè l’aggravante di aver causato un incidente stradale.

Ricorre per cassazione il C. assumendo che con la richiesta di applicazione della pena era stata chiesta anche la sostituzione della pena detentiva con il lavorio di pubblica utilità, dolendosi del diniego di detta sostituzione, e facendo presente che non era stata contestata l’aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 136 C.d.S., comma 2 bis).
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Come sopra detto nella parte narrativa, il giudice ha disatteso fa richiesta – inserita nell’accordo finalizzato all’applicazione della pena, e di cui lo stesso giudice ha dato atto nella sentenza – di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ritenendo che non ricorressero i presupposti per l’accoglimento di tale richiesta.

Orbene, questa Corte ha già chiarito che, nell’ipotesi di sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, la eventuale richiesta dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena, di controllarne la ammissibilità, "rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione" (Sez. Un. sentenza n. 295 del 12-10-1993, rv. 195618; conf. Sez. Un. sent. nn. 8 e 9 del 12-10-1993, non massimate; conf. Sez. 6, 18 aprile 2007, Shullani).

Sotto tale profilo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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