Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27974 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha presentato ricorso nei confronti della sentenza emessa il 27.10.2011, ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p., nei confronti di N.T.L. per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., commessi il (OMISSIS); eccepisce la illegalità della pena in quanto non è stato applicato l’aumento di pena previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2 bis per l’aggravante, ritualmente contestata, di aver cagionato un incidente stradale e la erroneità della determinazione della durata della disposta sospensione della patente, che non ha tenuto conto del raddoppio previsto per l’ipotesi, ricorrente nella specie, che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. L’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, configura una aggravante speciale del reato di guida in stato di ebbrezza collegata al fatto che il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale e per la stessa prevede il raddoppio delle pene di cui al comma 2).

Nella specie dall’esame degli atti, consentito attesa la natura della questione posta, risulta che la pena base proposta dal ricorrente era stata individuata senza alcun aumento per l’aggravante di cui si discute (era stata aumentata, peraltro in misura inferiore a quanto stabilito per legge, solo la pena pecuniaria). Si è pertanto verificato quanto dedotto dal ricorrente, e cioè un "patteggiamento" che ha avuto per oggetto una pena illegale ed illegittimamente ratificata dal giudice, che invalida la base negoziale sulla quale è maturato l’accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito.

2. Trattasi di situazione alla quale non si può ovviare con la procedura di rettificazione di cui all’art. 619 c.p.p., comma 2 (sez. 5 22.9.2006 n. 1411 rv 236033), e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e con mera trasmissione degli atti al giudice a quo per il corso ulteriore nel quale le parti potranno eventualmente proporre nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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