Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27973

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10 Maggio 2011 il giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, su accordo delle parti, applicava a S.M., imputato del reato di cui all’art. 589 c.p., comma 1, 2 e 4, la pena di un anno e due mesi di reclusione ordinando altresÂ~ la sospensione della patente di guida per la durata di due anni.

In motivazione osservava il giudicante che non ricorrevano i presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in considerazione degli elementi risultanti dalle indagini di polizia giudiziaria; che la qualificazione giuridica data era corretta e la pena richiesta appariva equa.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del S. lamentando che il giudice di merito ha determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di due anni senza minimamente esplicitare le ragioni di siffatta scelta e senza tenere conto del disposto dell’art. 222, comma 2 bis, che prevede espressamente la diminuzione fino ad un terzo di tale sanzione nel caso di applicazione della pena. Sottolinea che il S. Š persona incensurata, che conduce una vita regolare, ha sempre lavorato ed ha tenuto un corretto comportamento processuale; che la compagnia di assicurazione ha risarcito il danno.
Motivi della decisione

1. Il ricorso Š inammissibile per tardività.

La sentenza impugnata, emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, è del 10 maggio 2011, ed è stata depositata il 13 maggio; l’impugnazione Š stata depositata in cancelleria il 23 giugno 2011, oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), termine decorrente dalla scadenza dei 15 giorni stabiliti per il deposito della sentenza stessa.

2. In ogni caso il ricorso è manifestamente infondato. Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, contenente il Nuovo codice della strada, nel testo vigente all’epoca dei fatti, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di guida fino a 4 anni e il comma 2 bis stabilisce che tale sanzione Š diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p..

La consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv. 207880; Cass. 6,12.1995, 1633 rv. 203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv. 201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n. 5 Bosio – rv. 210981) ha stabilito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve applicarsi anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilit…1 penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

Tanto premesso sulla misura, in ordine alla concreta determinazione della sua durata, normalmente dalla legge stabilita tra un minimo e un massimo, questa Corte ha fissato il principio (Sez. 4 24.4.96, Salbi rv.206297; Sez. 4 17.3.99, Galtineri rv.213150 e più di recente Sez. 4 26.6.2007 n. 35670 rv. 237470) secondo cui il giudice deve fornire una motivazione sul punto, con riferimento ai parametri posti dall’art. 218 C.d.S., comma 2, allorchè la sanzione applicata si allontani sensibilmente dal minimo edittale, dovendo in tale caso rendere esplicite le ragioni che hanno sorretto la valutazione discrezionale che gli compete al riguardo; quando invece la durata coincida con quella eventualmente indicata dalle parti o con il limite temporale minimo o sia a questo assai vicina, non vi Š necessit… di esplicita motivazione.

Nella specie la durata della sospensione della patente è stata indicata in due anni, e cioè in un periodo che si pone come valore medio tra il minimo ed il massimo, a fronte di un incidente stradale cagionato dal S. con un comportamento puntualmente descritto nel capo di imputazione riportato nella sentenza impugnata, da cui risulta con tutta evidenza la notevole gravità del fatto, sia per le infrazioni commesse (velocità eccessiva e mancato rispetto di uno stop) che per le conseguente che ne sono seguite (morte di uno dei soggetti coinvolti e lesioni personali di altra), elementi evidentemente tenuti presenti dal giudice e dal medesimo implicitamente richiamati nel determinare la sanzione di cui trattasi.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ci• deriva l’onere delle spese del procedimento nonch‚ del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.800,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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