Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27972 Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il difensore di M.A.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 187 del 5.11.2010 del Gup presso il Tribunale di Fermo, con la quale è stata applicata alla predetta M., per il reato di cui all’art. 81 c.p e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 commesso nell’anno (OMISSIS), fa pena di cinque mesi e diciotto giorni di reclusione ed Euro 160,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria e determinazione finale della pena in Euro 42160,00 di multa. Il ricorrente lamenta che, nel sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente, il giudice ha determinato una pena superiore al dovuto – per aver utilizzato erroneamente il nuovo criterio di ragguaglio di 250 Euro per ciascun giorno di pena detentiva, anzichè quello, stabilito dalla legge di euro 38, determinazione erronea in quanto l’epoca di commissione del reato era anteriore all’entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

Secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, dep. 22/11/1995, Siciliano, Rv. 202870) le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita; le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2 c.p., comma 3, che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’imputato. Ne consegue che il principio del favor rei trova attuazione anche con riferimento ai nuovi criteri di ragguaglio fra pena pecuniaria e penai detentiva introdotti dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62, che, modificando l’art. 135 cod. pen., ha elevato da Euro 38,73 (equivalenti a L. 75.000) – già previsti in sostituzione del precedente importo di L. 25.000 dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1 – ad Euro 250,00 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva il criterio in base al quale si effettua, in virtù del richiamo al suddetto art. 135 operato dalla L. n. 689 del 1981, art. 53 il calcolo della sanzione sostitutiva (da ultimo sez. fer. 17.8.2011 n. 32799 rv 251007).

2.Nella fattispecie, quindi, risultando il fatto commesso nel (OMISSIS), doveva essere applicato il più favorevole criterio di ragguaglio previsto dall’art. 135 cod. pen., nel testo all’epoca vigente, prendendo a base della conversione, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 51, comma 3, la somma di Euro 38, 73 per ogni giorno di pena detentiva e non quella di Euro 250,00.

3.Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l, e la rettifica della pena inflitta, potendo questa Corte procedere alla correzione meramente aritmetica della sanzione pecuniaria da applicare in sostituzione di quella detentiva di giorni quattordici di arresto, secondo il predetto criterio di ragguaglio di Euro 38,73 per ogni giorno e, quindi, nella misura di Euro 6506,00. La pena complessiva deve pertanto essere determinata in Euro 6660,00.
P.Q.M.

Rettifica la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva in Euro 6506 00 e conseguentemente, la pena complessiva in Euro 6660,00.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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