Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12552 Riserva e reclami dell’appaltatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le domande giudiziali della s.r.l. XXX, fondate su tre delle nove riserve da essa iscritte nei libri contabili dei lavori durante l’esecuzione dell’appalto pubblico stipulato il 27 marzo 1998 con la Provincia di Lucca, per la messa in sicurezza della galleria del (OMISSIS) sulla strada provinciale n. (OMISSIS), in corrispettivo di L. 2.254.820.167, sono state accolte dal Tribunale di Lucca con sentenza del 15 marzo 2003 che ha condannato la stazione appaltante a pagare all’attrice Euro 37.826,08 ed Euro 26.288,93, e un terzo delle spese processuali, rigettando quanto richiesto dalla stessa appaltatrice nelle altre sei riserve. La appaltatrice proponeva appello avverso tale sentenza per il rigetto delle altre domande di cui alle residue sei riserve e per il mancato riconoscimento degli interessi e il gravame è stato accolto solo per tale ultimo profilo, con condanna della Provincia a pagare tali accessori alla XXX s.r.l., da computare ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, sulle somme riconosciute come dovute dalla condanna in primo grado.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 26 gennaio 2005, rilevato che la stazione appaltante aveva contestato quanto dedotto dall’appaltatrice, ha respinto la domanda di cui alla prima riserva, relativa al rimborso delle maggiori spese per Euro 430.530,30, nella esecuzione di scavi in galleria "per l’abbassamento del piano viario e la riprofilatura delle pareti laterali" anche di "roccia dura da mina", per la cui escavazione era stato vietato in contratto l’uso di materiale esplosivo, dovendo l’impresa provvedere allo scavo solo con l’utilizzo di mezzi meccanici.
La Corte ha ritenuto che la previsione di un "prezzo medio" per gli scavi, con offerta in ribasso di L. 78.000 a mc. e per la profilatura delle pareti di L. 20.000 a mq., riguardando materiali diversi, copriva anche la rimozione della roccia da mina, potendosi rilevare dalle pareti della galleria non intonacate e controllabili approfonditamente, le caratteristiche degli scavi da eseguire, per cui la società appaltatrice non poteva non conoscere la condizione delle rocce nelle quali doveva scavare, per la quale aveva accettato l’offerta al prezzo medio sopra riportato.
Esclusa la imprevedibilità della durezza della roccia e quindi la sorpresa geologica rilevante per l’accertamento della responsabilità della committente, che nulla doveva per non avere predisposto le necessarie ricerche geologiche prima della gara e dell’appalto in cui era previsto l’obbligo dell’appaltatrice di procedere ad ogni scavo di qualsiasi tipo, anche "per la roccia da mina", la Corte di merito ha respinto la domanda della appaltatrice in ordine alla prima riserva.
La Corte ha rilevato, anche per la domanda di cui alla seconda riserva, fondata sul presupposto che l’impresa non aveva solo risagomato nuovamente le pareti della galleria da riparare, ma aveva dovuto riscavarle, che le pareti di cui sopra, in quanto prive di intonaco, erano facilmente esaminabili, essendo le stesse scoperte e di roccia nuda.
Pertanto, nessuna pretesa poteva far valere l’appaltatrice per la risagomatura delle pareti della galleria, avendo concluso il contratto, ben conoscendo la situazione dei luoghi nei quali doveva operare.
La domanda di cui alla riserva n. 3, relativa al maggior costo dello spritz beton, era stata, secondo la Corte d’appello, correttamente rigettata dal primo giudice con statuizione da confermare in appello, non solo perchè tali lavori erano stati ritardati dalla stessa appaltatrice per ostacoli nei lavori come causa giustificatrice dei ritardi, in fasi nelle quali la strada era stata chiusa sette giorni su sette e 24 ore su 24; la penale era stata quindi esattamente imposta dalla stazione appaltante all’appaltatrice, in ragione delle negligenze della stessa società che avevano concorso a provocare il ritardo, ingiustificato per ogni profilo.
Ritenuto fondato il motivo d’appello sugli interessi, entro tali limiti è stato accolto il gravame e la Provincia di Lucca è stata condannata a pagare la metà delle spese processuali del secondo grado di causa.
Per la cassazione di tale sentenza del 26 gennaio 2005 non notificata ad alcuna delle parti, la s.r.l. XXX ha proposto ricorso di due motivi, notificato il 7 – 13 marzo 2006, cui non replica controparte.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1655 c.c. e del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 5, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1664, 2 comma, e 1362 e.e, pure per omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in ordine alla mancata ammissione di nuovi mezzi di prova. Afferma la società ricorrente che la Provincia di Lucca ha consegnato all’appaltatrice un progetto insufficiente ed errato, non dando suggerimenti che potessero far prevedere la sorpresa geologica che vi era stata e aveva provocato difficoltà rilevanti, ai sensi dell’art. 1664 cod. civ..
E’ pacifico che la relazione geotecnica, in base alla quale si era progettata l’opera da realizzare, era fondata su uno studio eseguito dalla società specializzata XXX per conto della Provincia, che non ha contestato tali circostanze, anche perchè tenuta a tale indagine sulla natura dei suoli oggetto di scavo, prima del bando di gara e della stipula dell’appalto anche ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 5.
La Corte di merito ha affermato, in rapporto alle circostanze descritte sopra, che il prezzo dello scavo da realizzare era medio rispetto a quelli praticati in via ordinaria, per cui in contratto era da presumere che gli stessi erano stati fissati, anche tenendo conto di scavi difficili o di roccia da mina, che quindi erano previsti come oggetto di appalto. S’è sempre esclusa la responsabilità dell’appaltatrice a fronte di errori nella progettazione che hanno comportato la imprevedibilità degli ostacoli che potrebbero avere aumentato il prezzo dei lavori, pur riconoscendosi il maggior peso subito dall’impresa per tali lavori, da eseguire in aggiunta a quelli previsti, per non avere accertato e/o individuato la causa dei maggiori esborsi.
L’imprevedibilità di scavi di roccia più dura per la giurisprudenza va esaminata in concreto e non si può pretendere dall’appaltatore una completa rivisitazione di tutte le decisioni adottate in un contesto in cui entrambe le parti erano da considerare in torto, in rapporto alla sorpresa geologica, non prevista da alcuna di loro.
Si afferma nella relazione prodotta dalle parti che "le indagini geognostiche sono state indirizzate al reperimento dei dati relativi al comportamento geomeccanico degli ammassi rocciosi", dovendosi accertare insieme alle caratteristiche di resistenza e compressione degli stessi materiali rocciosi anche la compressione degli ammassi e la deformabilità di essi e il loro assetto strutturale.
Accertato che vi erano stati rilievi geostrutturali delle pareti scoperte dagli scavi, le quali avevano subito anche sondaggi meccanici continui, risultando esservi state verifiche per accertare esistenze di vuoti sul retro di strutture e ammassi apparentemente sani, la Corte di merito non aveva dato corretta giustificazione del rigetto della domanda della società appaltatrice sul rimborso di tali ulteriori somme da essa sborsate per colpa della committente. In assenza di prezzi diversi o maggiori adottati dalla stazione appaltante e da questa proposti e accettati, la Corte di merito ha affermato che nessun onere aveva la Provincia di accertare maggiori prezzi, per tali tipi di escavazioni della roccia da mina, e, in tale constatazione, ha solo riportato frasi delle difese della Provincia, senza considerare che non erano state ammesse le richieste istruttorie dell’impresa, che avrebbero portato ad escludere l’esimente in favore della stazione appaltante Provincia di Lucca.
Dalla prova testimoniale articolata nel merito dall’appaltatrice risultano sul punto dedotti i soli capi 8, 11, 12, relativi alla esistenza di scavi di ribasso di classe 2^, di roccia da mina, circostanza non contestata da controparte.
1.2. In ordine alle domande, di cui alle riserve n.ri 2, 3, 4 e 9, data la rinuncia alla domanda collegata alla riserva n. 7, la impresa ricorrente lamenta insufficiente motivazione della Corte,nel rigetto delle azioni di cui a tali riserve. In ordine alla riserva n. 2, afferma la ricorrente che solo dopo la conclusione dei lavori, la Provincia ha chiesto l’allargamento dei marciapiedi della galleria da 50 a 60 cm., così imponendo lavorazioni diverse da quella di mera riprofilatura dei piedritti, elementi verticali con funzioni portanti, con eliminazione delle parti sporgenti o aggettanti e di quelle smosse o instabili di essi.
Vi sono stati quindi nuovi scavi delle pareti in luogo della mera risagomatura prevista in contratto ma, ad avviso della Corte di merito, l’impresa appaltatrice, nella stessa presa visione dei cantieri, avrebbe potuto riconoscere quali lavori avrebbe dovuto eseguire per riparare e risagomare le pareti, essendo a vista gran parte di queste ultime da risistemare, per cui dalla natura dei lavori a farsi non poteva certo affermarsi la imprevedibilità di quelli che poi furono effettivamente eseguiti e dei maggiori oneri connessi.
In sostanza, invece, secondo la ricorrente, l’allargamento dei marciapiedi non era in progetto e i maggiori oneri non potevano ritenersi dovuti; nel ricorso si deduce che la Corte d’appello non ha valutato la difficoltà di accertamenti che in genere comporta una galleria lunga km. 6,7, attribuendo anzi rilievo a una pretesa accettazione dei lavori diversi da quelli progettati, che non vi era stata.
Ad avviso della società ricorrente, la Corte di merito erroneamente ha negato la genericità della motivazione della sentenza del tribunale, per avere respinto la domanda sui maggiori lavori necessari per i "piedritti" in calcestruzzo, avendo il giudice di primo grado solo affermato che il maggior tempo occorso per tali lavori non era addebitabile alla condotta della Provincia ma solo alla società appaltatrice. Nè in primo nè in secondo grado si è dato rilievo al maggior tempo necessario per la roccia di mina scoperta nel tratto tra le progressive 500 e 735, di cui si è già parlato con riferimento alla riserva n. 1, nè alle avverse condizioni atmosferiche, che hanno ritardato anche i più semplici lavori, non ammettendosi neppure i capi di prova su dette circostanze di fatto; nessuna preclusione delle richieste dell’impresa poteva derivare dal concordamento di nuovi prezzi nel 1998. In rapporto alla riserva n. 4 e ai maggiori esborsi dovuti per i più costosi scavi praticati per i nuovi profili delle livellette (tratti della strada in galleria senza variazioni di pendenza), comunicati dalla direzione lavori solo in corso d’opera, ha affermato la Corte d’appello che fu l’impresa a proporre un adattamento degli indicati manufatti, assumendo che i nuovi lavori erano necessari ed escludevano altri oneri a carico dell’amministrazione appaltante.
Ciò ha riferimento ai maggiori scavi in abbassamento pari a 492,46 mc. il cui corrispettivo si è riconosciuto nel S.A.L. n. 4 del 23.12.1998, affermando la Provincia di averlo accettato e mai concordato con l’impresa.
La Corte ha fatto proprie le difese della Provincia senza giustificare il rigetto di quanto dedotto dalla controparte.
In ordine alla penale da ritardo, contestata con la riserva n. 9 dalla società, la Corte di merito ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale su tale punto decisivo che, a fronte della chiusura della strada per periodi lunghi e per tempi rilevanti, ha escluso fosse addebitabile alla committente il ritardo accumulato dall’impresa.
2.1. Entrambi i motivi, per la parte in cui non sono infondati sono inammissibili, perchè pretendono dalla Corte di legittimità di sostituire quella di appello nelle valutazioni riportate nell’impugnazione e in questa censurate, tutte di merito e irrilevanti in rapporto al comportamento di buona fede della committente e della correttezza di questa nei rapporti con l’impresa, anche in ordine alla onerosità maggiore dei lavori per la sopravvenuta pretesa "sorpresa geologica".
In ordine alla prima riserva, deve negarsi che la esistenza di rocce c.d. da mina, potenziale ostacolo ai lavori di escavazione e causa di allungamento di questi, ovviamente essenziali per la natura dell’appalto avente ad oggetto solo opere di sistemazione e allargamento di una galleria stradale, potesse costituire una "sorpresa", che, per i principi di buona fede, fosse da addebitare alla committente, che di prevedibili difficoltà insite ai lavori, avrebbe dovuto dare notizia alìappaltatrice sin dal bando di gara (così Cass. 10 maggio 2005 n. 9795 e 14 maggio 2005 n. 10133).
La Corte di merito ha rilevato, con motivazione congrua e logica, che tra i lavori di cui al contratto di appalto erano previsti pure gli scavi di "roccia dura da mina"; tale tipo di prestazione era espressamente statuita all’art. 4.1 del contratto, riportato a pag.
12 della sentenza di merito.
Manca l’elemento "sorpresa" in rapporto agli eventuali scavi di rocce da mina nell’eventualità di maggiori esborsi per tale tipo di lavoro, con conseguente rispetto dei principi di correttezza e buona fede di parte appaltante verso la appaltatrice, e conseguente esclusione dell’inadempimento della stazione appaltante per violazione delle norme che si pretendono violate con il primo motivo di ricorso per tale profilo infondato e da rigettare.
Si è correttamente esclusa nel merito la imprevedibilità della durezza della roccia da scavo, espressamente prevista in contratto e quindi non costituente sorpresa in danno della impresa costruttrice.
L’affermazione della Corte d’appello relativa alla previsione contrattuale dei prezzi medi di scavo e di profilatura delle pareti di roccia non protette da intonaco, sempre a pag. 12 della sentenza oggetto di ricorso, conferma la previsione, prima della stipula dell’appalto, di scavi di roccia da mina, tanto che, anche in relazione a tale tipo di escavazioni, furono fissati i prezzi di tali lavori, con esclusione di ogni violazione dei rapporti di buona fede nelle obbligazioni e nei contratti, dalla committente Provincia come giustamente rilevato già in sede di appello.
2.2. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili, perchè o tendono, come il primo, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti causa già esaminati e vagliati dai giudici di merito e pretendono di tenere conto di circostanze e domande che non risultano essere state proposte nel merito, in rapporto alle riserve n.ri 2,3,4 e 9 (sulla inammissibilità di una richiesta di nuova valutazione delle prove, in genere preclusa in cassazione, cfr. Cass. ord. 28 marzo 2012 m.
5024).
La Corte d’appello ha esattamente osservato che la mancanza di intonaco delle pareti della galleria da riparare rendeva certo lo stato di fatto di questa e prevedibili le opere di risagomatura da farsi, essendo irrilevante l’ allargamento del marciapiedi laterali da 50 a 60 centimetri, non risultando proposta la stessa domanda di quanto sborsato per tale lavoro non previsto in progetto, ma solo in rapporto agli scavi maggiori di quelli progettati e delle spese in eccedenza per essi dovuti.
Afferma la ricorrente che l’allargamento dei marciapiedi non era previsto in progetto ma non spiega perchè avesse accettato di eseguire tale lavoro fuori contratto cui ella poteva rifiutare di dare attuazione (Cass. 5 luglio 2007 n. 15221 e 17 maggio 2006 n. 11501).
In ogni caso deduce l’appaltatrice che la stessa lunghezza della galleria di oltre sei km e mezzo ostacolava la piena consapevolezza dei lavori pretesi con la mera risagomatura delle pareti del tunnel.
In quanto le numerose sospensioni o proroghe dei lavori, accordate all’impresa, avevano giustificato il ritardo nella esecuzione di essi, secondo la ricorrente, dovevano addebitarsi alla Provincia le sospensioni operate dei lavori, così domandandosi una nuova e diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte di merito, con richiesta di per sè preclusa in cassazione.
In rapporto alla irrilevanza degli scavi di roccia dura ai fini dei maggiori esborsi pretesi dall’ appaltatrice, perchè previsti già in contratto, così come in rapporto alle avverse condizioni atmosferiche, che avevano ostacolato la tempestiva conclusione dei lavori, tutti da svolgere in galleria e al chiuso, non era generico il rigetto della domanda di accertare l’inadempimento dell’ente appaltante nella esecuzione dei lavori, rimasto non provato.
La dedotta responsabilità della Provincia di Lucca, per tale profilo, non si era dimostrata, essendosi ritenuta irrilevante, dalla Corte d’appello, la prova testimoniale articolata in primo e secondo grado su tali fatti, dato il riconoscimento giuridico del titolo di pagamento nel contratto, che tali lavori prevedeva, e ritenendosi non determinanti dei ritardi le condizioni atmosferiche cui in precedenza si è accennato.
Solo l’accertamento dal giudice dell’inadempimento della stazione appaltante, avrebbe obbligato questa a dare prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, per evitare la condanna al risarcimento del danno.
Pertanto esattamente il comportamento delle parti in ordine a quanto previsto in contratto e non contestato giustifica la risoluzione della causa di cui alla sentenza impugnata nella fattispecie, con il rigetto conseguente del ricorso.
La mancata resistenza della Provincia al ricorso proposto dall’appaltatrice, comporta che le spese del giudizio di cassazione restano a carico della società che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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