Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27954 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del tribunale della medesima città che aveva ritenuto A.S. colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), per aver guidato una autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, tasso alcolemico accertato pari a 1,54 e 1,33 g/l, fatto dell'(OMISSIS).

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di A. S. adducendo, a sostegno, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 186 C.d.S. e dell’art. 379 reg. C.d.S. per errata qualificazione del reato. Il ricorrente rileva che l’art. 186 C.d.S., nella formulazione vigente, prevede tre distinte fattispecie in rapporto al tasso alcolemico accertato; una corretta interpretazione della norma avrebbe imposto alla corte d’appello di considerare integrata la fattispecie più lieve prevista dall’art. 186, comma 2, lett. B), e non quella di cui alla lett. C) come ritenuto, perchè quest’ultima può considerarsi integrata solo qualora entrambe le misurazioni etilometriche abbiano dato un risultato che rientra nella fascia considerata; nella specie invece la prima misurazione era stata di 1,54 e quindi superiore al limite necessario per integrare la fascia C), ma la seconda era stata inferiore; richiama in proposito la sentenza di questa corte, 4^ sezione del 24 novembre 2009, n. 3346. Con un secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità in ordine alla motivazione addotta dalla corte d’appello per motivare la propria decisione; la corte ha ritenuto che ai fini della qualificazione del reato si debba prendere in considerazione il primo valore accertato in quanto più vicino al momento della guida mentre il secondo valore sarebbe inevitabilmente più basso perchè fisiologicamente l’ubriachezza viene smaltita col trascorrere del tempo e quindi l’indice è destinato a diminuire; il ricorrente contesta tale ricostruzione ritenendo che si tratti di considerazioni suggestive ma non condivisibili. Unico dato certo è che nel momento dell’accertamento il soggetto si trovava in fase discendente di smaltimento dell’alcol; non sarebbe invece possibile affermare con certezza che al momento della guida il tasso alcolemico era quello superiore; infatti tale ragionamento trascura il fatto che vi è una curva di assorbimento dell’alcol che dura, secondo la dottrina medicolegale, tra i 30 e i 120 minuti e nulla può escludere che il primo valore accertato costituisse l’apice di tale curva, sicchè proprio al momento della guida il valore del tasso alcolemico poteva essere inferiore a 1,5 g per litri; il ragionamento della corte si rivela arbitrario.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

Deve premettersi che a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, il reato di guida in stato di ebbrezza è articolato in tre distinte ed autonome o fattispecie a seconda del tasso alcolemico accertato.

Fermo restando che ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, (sez. 4 9.6.2011 n. 28787 rv. 250714), si pone il problema di stabilire quale reato si configuri in presenza di due misurazioni alcolimetriche che abbiano dato valori diversi, dovendosi in tale situazione stabilire quale è la fattispecie applicabile. Questa Corte ha già affrontato il problema, osservando (sez. 4 24.11.2009 n. 3346 Rv. 246390) che a norma dell’art. 379 reg. att. C.d.S., comma 2, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Non è possibile dunque ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie attualmente previste all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c) se non in presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. Una diversa interpretazione sarebbe, oltre che in contrasto con il tenore letterale della disposizione, in evidente contrasto con il principio del favor rei. Non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento.

2.Conclusivamente il fatto deve essere qualificato come violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B), e la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bolzano.
P.Q.M.

Qualificato il fatto come violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B), annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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