Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27952 Applicazione della pena Formule di proscioglimento

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Udine – Sez. Dist. di Cividale del Friuli – con sentenza del 24 febbraio 2011, a fronte di richiesta delle parti di applicazione della pena in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), assolveva Z.A. con la formula perchè il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 come precisato in motivazione, avendo ritenuto inutilizzabile l’accertamento eseguito in conseguenza di prelievo ematico muovendo dal rilievo che questo non sarebbe stato effettuato a fini diagnostici e non vi sarebbe stato il consenso dell’interessato al prelievo stesso.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste con censure che possono così sintetizzarsi: 1) violazione di legge per aver il giudice pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, non consentita dal combinato disposto ex art. 444 c.p.p., comma 2, e art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione, posto che: a) non risulterebbe dagli atti il diniego del consenso da parte dell’imputato il quale non avrebbe sollevato alcuna eccezione al riguardo; b) il giudice avrebbe erroneamente dedotto la mancanza di consenso dalla richiesta di accertamento alcolimetrico e tossicologico da parte di Carabinieri che avevano accompagnato lo Z. all’ospedale a seguito di incidente.
Motivi della decisione

Il primo, e pregiudiziale, motivo di ricorso, è fondato.

Come sopra precisato, nella concreta fattispecie il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti dello Z. – in presenza di richiesta di applicazione di pena su accordo delle parti – ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 in virtù del quale deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove. Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di affermare e ribadire, condivisibilmente, che "in sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129 c.p.p., comma 1" (cfr., in termini, Sez. 6, n. 15700 dei 25/03/2009 Cc. – dep. 14/04/2009 – Rv. 243071; conf., "ex plurimis", Sez. 2, n. 2076 del 28/10/2003 Ud. – dep. 22/01/2004 – Rv.

228148).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, per il suo evidente carattere assorbente, rende superfluo l’esame della seconda doglianza.

Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Udine per quanto di competenza.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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