Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27951 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23.9.2011 il Tribunale di Trani, Sez. Dist. Di Barletta, ha applicato nei confronti di M.G. la pena ritenuta di giustizia – e concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso in data (OMISSIS). Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari denunciando la mancata confisca del veicolo, obbligatoria in relazione al reato contestato al M..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In primo luogo mette conto sottolineare che all’epoca in cui è avvenuto il fatto per il quale al M. è stata applicata la pena su richiesta delle parti, vale a dire il (OMISSIS), era in vigore la L. n. 125 del 2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 che ha introdotto la sanzione accessoria, obbligatoria, della confisca del veicolo per l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Ciò premesso, per quanto riguarda la omessa statuizione in ordine alla confisca del veicolo, vanno fatte alcune osservazioni in ragione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010 entrata in vigore successivamente al fatto addebitato al M..

La disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". In particolare, lo specifico richiamo nell’art. 186, come novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010 (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonchè per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope), è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv.

247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).

Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S., e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.).

Ma, pur con l’entrata in vigore della ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto, come detto, con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quel reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.

Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con la sentenza, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Trattasi di statuizione che – per espressa disposizione di legge – deve essere pronunciata direttamente dal giudice e non rimessa al Prefetto: a quest’ultimo deve essere trasmessa la copia della sentenza unicamente ai fini dell’applicazione in concreto della sanzione stessa. Nè rileva che il veicolo oggetto della confisca non sia stato, eventualmente, sottoposto a sequestro. In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in tema di sanzioni amministrative.

Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest’ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)), non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).

L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, sul punto concernente la confisca: detta sanzione ben può essere direttamente disposta da questa Corte non richiedendo valutazioni di merito, in quanto obbligatoria, e non essendovi necessità di accertamenti in punto di fatto circa l’effettiva appartenenza o meno del veicolo condotto dal M. a persona estranea al reato, risultando già dal capo di imputazione, riportato nella sentenza impugnata, che il reato è stato commesso dal M. alla guida di un veicolo di sua proprietà.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, confisca che dispone.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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