Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12544 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 12.1.05, ha accolto l’opposizione alla stima proposta da M.M., quale coerede di M.O., nei confronti del Comune di Cerignola, e, condivisa la stima operata dal ctu, ha determinato, ai sensi dell’allora vigente della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in Euro 74.415, oltre interessi legali, l’indennità spettante all’attore per l’espropriazione di porzioni di due distinte particene di terreno di proprietà del de cuius, destinate alla realizzazione di viabilità perimetrale al comparto E del PEEP, ordinando all’ente espropriante di depositare la somma presso la Cassa DD.PP..

Ha invece respinto la domanda riconvenzionale del Comune, che aveva chiesto che l’indennità venisse liquidata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, rilevando che il convenuto non aveva prodotto la dichiarazione ICI rilevante, ovvero quella presentata dalla parte espropriata per l’anno 2001, data di emissione del decreto di esproprio.

La sentenza è stata impugnata dal Comune di Cerignola con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, sul rilievo che la Corte di merito avrebbe dovuto liquidare l’indennità in base all’ultima dichiarazione ICI presentata dall’espropriato, che era quella relativa al 1993, debitamente prodotta agli atti.

Con il secondo motivo, deducendo violazione della L. n. 395 del 1992, art. 5 bis, nonchè vizio di motivazione, il Comune ha lamentato che la Corte abbia aderito alle conclusioni del ctu, nonostante questi fosse pervenuto alla valutazione dei terreni, sulla scorta del metodo sintetico-comparativo, senza tener conto degli indici specifici del PEEP, nel quale le aree in oggetto ricadevano.

M.M. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso deve essere respinto, attesa la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 (sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 22.12.2011). Alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma consegue infatti la cessazione della sua efficacia "erga omnes", con effetto retroattivo su tutti i rapporti o situazioni giuridiche pendenti (Cass. nn. 28431/08, 26275/07).

2) Il secondo motivo va invece dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata ha aderito alle conclusioni del ctu rilevando che la stima risultava ineccepibile, in riferimento sia alla natura del suolo, rettamente ritenuta edificatoria, sia alla metodologia comparativa adottata.

A fronte di tale motivazione, il Comune, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare specificamente gli atti di trasferimento di cui il ctu aveva tenuto conto nel giudizio di comparazione, chiarendo se, e quali di essi, si riferivano a terreni non compresi in zona PEEP. Parimenti priva di specificità è l’ulteriore censura, con la quale il ricorrente, nel richiamare principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte in tema di valutazione di suoli compresi in area PEEP, non precisa in qual modo e per quale parte la sentenza impugnata se ne sia discostata o ne abbia fatto errata applicazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a M.M. le spese del giudizio, che liquida in Euro 2700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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