Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12542 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato S.A., impugnava nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 01/02/2008, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
Motivi della decisione

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 20.000,00; procedimento presupposto davanti alla Corte dei Conti, attinente a trattamento previdenziale per infermità da causa di servizio, durante il servizio militare: (OMISSIS)).

Trattandosi di procedimento davanti al giudice amministrativo, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte: Cass. N. 14753 del 2010), l’inattività della parte esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo (non è tale l’istanza presentata dall’odierno ricorrente, e da lui documentata, di prosecuzione del giudizio), può incidere sulla determinazione del quantum.

Secondo i criteri utilizzati da questa Corte (v. ancora, al riguardo, Cass. N. 14753/2010) dovrebbe effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensivi di tutto il procedimento. Dunque il giudice a quo ha disposto una liquidazione addirittura superiore rispetto ai criteri suindicati.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Non deve ritrattarsi alcun provvedimento sulle spese non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 Giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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