Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27945 Ricorso Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Massa ha applicato a C.P. la pena di due mesi di arresto e 1000 Euro di ammenda e la sospensione della patente di guida per un anno in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S.. Il medesimo tribunale, con la stessa sentenza, ha applicato a S.L. la pena di tre mesi di arresto e 1500 Euro di ammenda con la sospensione della patente di guida per un anno, per le medesime contravvenzioni, aggravata quella di cui all’art. 186, ex comma 2 bis del medesimo articolo.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione C.P. e il Procuratore Generale della Repubblica di Genova.

2.1 C. si duole della eccessiva durata della sospensione della patente, rispetto a quella irrogata a S.. Rileva che sarebbe stata adeguata la sospensione nella misura minima di sei mesi, prevista per legge, in considerazione dell’assenza di pericolosità, della giovane età, del suo stato di incensuratezza dell’assenza di conseguenze dannose derivanti dalla condotta di guida; il prefetto di Massa Carrara aveva limitato la sospensione della patente a mesi sei;

il giudice avrebbe dovuto confermare la determinazione prefettizia ovvero, ritenendo di discostarsene, avrebbe dovuto motivare le ragioni del ritenuto aumento in relazione alle modalità del fatto, all’entità del danno, alla pericolosità del conducente, secondo i criteri di cui all’art. 218 C.d.S.; il ricorrente rileva inoltre che è inadeguata la sanzione applicata in quanto essa è della stessa durata di quella applicata al S., che però era colui che aveva cagionato l’incidente; non si è tenuto conto del fatto che è espressamente previsto per legge il raddoppio della sanzione amministrativa per chi provoca un incidente stradale. Anche la pena principale applicata al C. risulta arbitrariamente afflittiva se comparata a quella applicata a S.L., dalla stessa discostandosi solo di poco. Rileva ancora il ricorrente che la sentenza è illogica in quanto ha disposto la confisca del veicolo del solo C., e non anche quella del S. senza esprimere le ragioni di un tale trattamento differenziato.

2.2 Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione e contestuale richiesta al Tribunale di Massa di emissione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186 e mancanza di motivazione in relazione all’omessa previsione della confisca del veicolo; ricorda la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la assenza di formale intestazione del veicolo non può essere ritenuta sic et simpliciter prova della estraneità terzo, dovendosi verificare che l’affidamento al conducente non sia stato incauto e colpevole; rileva che in ogni caso, qualora il veicolo appartenesse davvero persona estranea al reato, la durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida non poteva essere inferiore a due anni, secondo quanto espressamente previsto dalla norma.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale non può essere accolto. Lo stesso procuratore ricorrente non esclude che il veicolo possa appartenere ad altri ma ritiene che il giudice avrebbe dovuto approfondire l’indagine e accertare se l’intestazione a terzi era fittizia e/o se l’affidamento all’imputato era o meno colpevole.

Nulla peraltro il ricorrente deduce per sostenere le ipotesi anzidette, della cui mancata considerazione si duole, laddove, per portare ad un annullamento della sentenza, avrebbero dovuto almeno essere rappresentati elementi inducenti in concreto verso le predette situazioni, che con il presente ricorso sono invece dedotte quali mere ed astratte possibilità. Quanto poi alla statuizione alternativa del raddoppio della sospensione della patente, il ricorso è inammissibile in quanto la previsione è stata introdotta dalla legge 15.7.2009 entrata in vigore il 8.8.2009, successivamente alla data del commesso reato ((OMISSIS)).

2. Il ricorso del C. è inammissibile. Quanto alla misura della pena inflitta per i due reati contestati, la stessa è frutto dell’accordo intervenuto tra imputato e pubblico ministero ed è pertanto assolutamente non censurabile. Quanto alla misura della sospensione della patente, la stessa risulta fissata in un anno e cioè nella misura minima prevista dalla legge per l’ipotesi contestata al C. che è quella di cui all’art. 186, comma 2, lett. C) (come risulta chiaramente dal capo di imputazione sub B).

Quanto alla confisca del veicolo, nessuna effettiva contestazione è sollevata al riguardo dal ricorrente che si limita a rilevare che all’altro imputato sarebbe stato inflitto un diverso trattamento; ma ciò non rileva atteso che le valutazioni attinenti al trattamento sanzionatorio sono strettamente personali e comunque diverse sono le contestazioni mosse ai due imputati, essendo stato S. chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. B).

3. Conclusivamente il ricorso di C. deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.500,00. Quello del Procuratore Generale va rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibile quello di C.P., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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