Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 12-07-2012, n. 27993 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bari applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a M.D. la pena di Euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., commi 1 e 13.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Sul punto, è opportuno ricordare che nel "patteggiamento", una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, ed altresì alla entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Sezione 7, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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