Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12539 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano respinse l’opposizione proposta della Unicredit Banca s.p.a. (ora Unicredit s.p.a.) al decreto con cui era stato ingiunto all’opponente, su richiesta del sig. L. D., di consegnare a quest’ultimo il libretto di risparmio n. (OMISSIS), emesso in favore del medesimo, e gli ulteriori libretti via via emessi in rinnovo dopo il suo esaurimento.

La Corte della medesima città, in accoglimento dell’appello dell’Unicredit, esclusa la presunzione che la banca avesse ritirato il libretto esaurito all’atto della consegna di uno nuovo, ha revocato il decreto ingiuntivo sul rilievo che l’intimante non aveva dimostrato il possesso dei libretti da parte dell’intimata.

Il sig. D. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui l’Unicredit ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Va preliminarmente dato atto dell’inammissibilità della memoria presentata dalla controricorrente, relativa a causa diversa da quella in esame.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si deduce:

a) che la banca non aveva contestato, con l’atto di appello, l’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui essa si era limitata a dedurre di non essere in possesso dei documenti e dunque doveva ritenersi non contestato il diritto dell’intimante alla consegna, e che comunque, ove si ritenesse formulata una tale contestazione, si tratterebbe di eccezione inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;

b) che peraltro la banca era consapevole del diritto del D., dato che già con lettera 7 novembre 2001 aveva risposto alle richieste del cliente di consegna dei documenti riservandosi di produrre "quanto ancora in sospeso" all’esito di ulteriori ricerche;

c) la confessione, infine, del possesso del libretto da parte della banca, o comunque della colpevole perdita del medesimo, si rinveniva nel verbale negativo di esecuzione del decreto ingiuntivo, a cura dell’ufficiale giudiziario, in cui il direttore della sede Unicredit esecutata affermava che "materialmente il libretto originale non è il loco e non siamo in grado di fornirlo poichè, avendone fatta richiesta al nostro archivio centrale, non ci è stata fornita la materialità dello stesso".

3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si censura la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dall’opposto in primo grado e ribadita in appello, volta a dimostrare "che al momento dell’esaurimento del libretto … il funzionario della Unicredit Banca … ha sempre ritirato l’originale del predetto libretto, rilasciando contestualmente al sig. D.L. solamente l’originale del rinnovo del medesimo titolo".

4. – Nessuna di tali censure può essere accolta.

4.1. – La censura a) del primo motivo è infondata.

Lo stesso ricorrente ammette che nell’atto di appello la banca aveva asserito che "il cliente ha diritto di ottenere la copia della documentazione. Oggetto del diritto non è l’originale". E tanto è sufficiente ad esprimere la contestazione del diritto – alla consegna appunto dei titoli originali – azionato da controparte.

Nè tale contestazione incorre nei rigori dell’art. 345 c.p.c., dato che non si tratta di eccezione, bensì di mera difesa, nessun fatto ulteriore – impeditivo, modificativo o estintivo del diritto avversario – essendo con essa dedotto in giudizio, ma sostanziandosi la medesima appunto nella mera contestazione della pretesa avversaria.

4.2. – La censura b) del medesimo motivo si risolve in una critica di merito; anzi non può neppure essere considerata una critica della sentenza di appello, dato che non ne viene chiarito il nesso con una sua specifica statuizione.

4.3. – La censura c) del primo motivo va esaminata unitamente al secondo motivo, per ragioni di connessione.

Si tratta di censure inammissibili.

Ciò che con esse si lamenta, in definitiva, è il mancato accertamento che la banca era in possesso dei libretti esauriti.

Questo fatto, però, è tutt’altro che decisivo. L’intimante, invero, ha chiesto (non la mera esibizione a fini probatori, nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., bensì) la consegna a sè dei libretti pretendendo di avere diritto agli stessi. Non ha però indicato quale sia il titolo del suo preteso diritto, posto che certamente quest’ultimo non può derivare dal fatto in sè di aver consegnato i titoli alla banca all’atto di ricevere quelli emessi a rinnovo.

Chi abbia diritto di trattenere il libretto di risparmio esaurito, in realtà, lo stabilisce – nulla essendo previsto dalla legge – la volontà delle parti. Ma allora era onere del ricorrente precisare in forza di quale accordo o clausola contrattuale egli, dopo aver consegnato i titoli alla banca, poteva pretenderne la restituzione.

In mancanza di tale precisazione, la prova che fosse avvenuta o meno la consegna è del tutto irrilevante, perchè non ne scaturirebbe comunque l’accoglimento della domanda.

5. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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