Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 12-07-2012, n. 27992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15 giugno 2011, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l’opposizione al decreto penale, emesso in data 24 febbraio 2010 del GIP dello stesso Tribunale nei confronti di C.M. quale responsabile della contravvenzione all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, commessa in (OMISSIS), sul rilievo che l’atto risulterebbe depositato all’Ufficio del Giudice di Pace di Lonigo, con modalità che non vengono evidenziate di guisa che l’opposizione stessa non sarebbe riconducibile all’imputato, à sensi degli artt. 582 e 583 cod. pen..

L’imputato ricorre, per tramite del difensore, per la cassazione dell’ordinanza. Censura in primo luogo il ricorrente il provvedimento impugnato laddove, incongruamente, richiama il disposto dell’art. 583 cod. proc. pen. che disciplina i casi di proposizione dell’opposizione per tramite della spedizione del relativo plico e non quelli di presentazione dell’atto dinanzi al cancelliere. Con un secondo motivo, si duole la difesa dell’errata e falsa applicazione dell’art. 461 in relazione all’art. 582 c.p.p. attesochè, per costante giurisprudenza di legittimità, non è richiesta l’autenticazione della firma dell’imputato in caso di opposizione presentata personalmente. Nel caso di specie, risulta registrata, nell’apposito registro tenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace di Lonigo, una dichiarazione di opposizione a decreto penale sottoscritta da C.M., ricevuta dal cancelliere addetto;

donde l’insussistenza di qualsivoglia dubbio sulla obiettiva riferibilità dell’atto allo stesso imputato.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta in atti, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l’ulteriore corso.

Con memoria pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2012, il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, come sostenuto anche dal Procuratore Generale.

Emerge in atti che l’atto di opposizione al decreto penale de quo veniva presentato personalmente dall’imputato C.M., in data 4 giugno 2010 dinanzi al cancelliere del Giudice di pace di Lonigo. L’opponente, come è pure attestato dal cancelliere, veniva contestualmente identificato previa esibizione di carta di identità, della quale risultano esattamente riportati gli estremi. Appare quindi assunto assolutamente illogico oltrechè illegittimo, sostenere, come si legge nel provvedimento impugnato che, "l’atto stesso, ai sensi dell’art. 582 c.p., e art. 583 c.p., u.c, non risulta attribuibile alla persona dell’imputato".

In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, se l’opposizione è presentata personalmente, non è necessaria l’autenticazione della firma dell’opponente, diversamente dal caso in cui l’atto sia spedito per raccomandata o per telegramma (cfr. Sez. 3 n. 26151 del 2008). Ma neppure si è ritenuta necessaria l’autenticazione della firma anche qualora l’opposizione sia presentata da un incaricato dell’imputato, non richiedendo siffatta formalità l’art. 582 c.p.: disposizione applicabile anche agli effetti della presentazione di opposizione a decreto penale (cfr.

S.U. n. 8141 del 1992). Il che a fortiori deve ritenersi in caso di opposizione proposta, come nel caso di specie, personalmente.

L’ordinanza impugnata deve quindi esser annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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