Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12537 Ricorso Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.R. con ricorso depositato in data 11/06/2007, chiedeva ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 che venisse dichiarato cessato il diritto del coniuge Mo.Ma. all’uso esclusivo dell’immobile, già casa coniugale, con conseguente sua re immissione in possesso nella quota di immobile di cui essa stessa era titolare;

in subordine chiedeva un adeguamento dell’indennità posta a carico del Mo. per l’uso esclusivo di tale immobile, stante l’incremento di valore delle rendite immobiliari.

Si costituiva il Mo., chiedendo la conferma dell’uso esclusivo e in subordine che anche la M. venisse gravata delle spese di gestione e manutenzione dell’immobile.

Il Tribunale di Roma, con decreto 28/12/2007 – 03/03/2008/escludeva che l’appartamento in questione fosse stato assegnato al Mo.

e respingeva le domande di entrambe le parti.

Avverso tale decreto proponeva reclamo il Mo.; si costituiva la M.; chiedendo la conferma del decreto.

Con decreto in data 22/01 – 23/02/2009 la Corte di Appello di Roma precisava che la sua competenza esclusiva era di accertare l’eventuale sopravvenienza di fatti nuovi tale da modificare l’equilibrio instaurato in sede di divorzio, non quella di fornire interpretazioni delle disposizioni emesse in tal sede. Affermava che la M. non aveva provato una modificazione delle condizioni economiche dei coniugi idonea a giustificare la sua domanda;

confermava, seppur con diversa motivazione, il decreto impugnato.

Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. la M..

Resiste con controricorso, il Mo..
Motivi della decisione

Con il primo ed il secondo motivo, strettamente collegati, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, nonchè vizio di motivazione, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, giustificante le sue domande, proposte davanti al primo giudice.

Preliminarmente va osservato che i quesiti di diritto e le sintesi appaiono adeguati, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il ricorso va peraltro dichiarato inammissibile.

In sede di reclamo l’odierna ricorrente si era limitata a chiedere conferma della decisione del Tribunalesche aveva rigettato le sue domande di cessazione dell’uso esclusivo dell’immobile, già casa coniugale, da parte del marito, così come l’adeguamento dell’indennità, a carico di questo.

La censura, non avendo il giudice del reclamo ritenuto sussistente, a causa dell’aumentato valore locativo dell’immobile, il giustificato motivo idoneo a modificare l’assetto di interessi stabilito nella sentenza di divorzio, non può essere proposta dalla M., in quanto essa ha condiviso la decisione del primo giudice. La pronuncia di secondo grado non poteva dunque suscitare motivi di doglianza, in quanto la decisione, seppur con motivazione diversificata, coincide esattamente con la richiesta avanzata dalla M., nella comparsa di costituzione in appello, e cioè la conferma del decreto di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.700,00 per onorari ed Euro 200,00 per diritti, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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