Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 12-07-2012, n. 27989 Applicazione della pena Ebbrezza Patente Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a R. C., imputato del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c); essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la pena principale e quella accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi tre.

2. Avverso tale ordinanza promuove ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo l’illegalità della trattamento sanzionatorio relativamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in misura inferiore a quella legale, prevista come irrogabile tra l’anno e gli anni due.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, "come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada" (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 6, 3.11.1998, n. 3427, P.G. in proc. Orlandi; Sez. 5, 23.1.2002, n. 7487, P.G. in proc. Vicidomini).

Ove il giudice sia incorso in un errore nella determinazione della durata della sanzione accessoria, disponendo una pena illegale perchè non rispettosa dei limiti minimo o massimo previsto dalla legge, si è in ogni caso al di fuori del tema relativo alle conseguenze della illegalità della pena applicata all’esito del patteggiamento. Questione in ordine alla quale si registra una pluralità di posizioni giurisprudenziali, essendo stato affermato che quella illegalità rende invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito con esclusione della procedura di rettificazione dell’errore materiale (da ultimo, Cass. sez. Sez. 3, Sentenza n. 1883 del 22/09/2011 Cc. (dep. 18/01/2012) Rv. 251796, Pg in proc. La Sala), ma anche che la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale qualora venga in considerazione un mero errore materiale o di calcolo, al fine proprio di assicurare la prevalenza della volontà sostanziale delle parti su quella formale sempre che la sanzione possa essere rettificata nella misura legale senza sostanziali involuzioni in bonam o in malam partem (Cass. Sez. 4 n. 45160 del 4.10.2005, Pm in proc. Raso, rv. 232910).

Quando, per contro, nell’ambito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice abbia anche applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne l’applicazione della sanzione amministrativa e rideterminandola nel minimo edittale di tre mesi (Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, P.G. in proc. Lamaj, Rv. 229466).

La sanzione accessoria prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) può essere determinata tra un minimo di un anno ad un massimo di due anni. Il provvedimento impugnato ha quindi inflitto una sanzione inferiore al minimo previsto dalla legge. Appare evidente che il decidente ha inteso determinare la durata della sanzione accessoria in misura pari al minimo edittale, incorrendo tuttavia in un errore di diritto.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida;

tale durata va rideterminata in anni uno, pari al minimo edittale.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, durata che determina in anni uno.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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