Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 12-07-2012, n. 27988 Applicazione della pena Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP del Tribunale di Pordenone, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 8 luglio 2011, applicava a P.R. – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, per aver guidato, il (OMISSIS), ad ore 4,25, l’autovettura targata (OMISSIS) con tasso alcoolemico pari ad 1,88 gr/l. in entrambe le prove; con l’aggravante del fatto commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 – la pena di mesi DUE, giorni VENTI di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda; pena sostituita, ex art. 186 C.d.S., comma 9 – bis, con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi preso il comune di (OMISSIS), per la durata complessiva di ore 168 con cadenza di 6 ore settimanali, con inizio entro 30 giorni dall’irrevocabilità della sentenza. Disponeva la sospensione della patente di guida per UN anno. Ricorre per cassazione avverso la sentenza, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste, denunziando l’omessa irrogazione della confisca dell’autoveicolo, se di proprietà dell’imputato ovvero, in caso di appartenenza dello stesso a persona estranea, l’omesso raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida pari, nel minimo, a DUE anni (invece determinata nella misura di UN anno).

Con requisitoria scritta in atti, il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e/o all’omessa confisca del veicolo.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata, come correttamente lamenta il ricorrente,pur applicando all’imputato la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., quale responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 – sexies, omette tuttavia di adottare le statuizioni sanzionatorie accessorie, previste dalla legge (ed ovviamente escluse dall’accordo sulla pena) e quindi di disporre la confisca del veicolo condotto dal prevenuto in stato di ebbrezza (ed esattamente individuato nel capo di imputazione con i relativi estremi della targa) in caso di appartenenza dello stesso all’imputato. Nè alcun accenno a siffatto accertamento si rinviene nella sentenza.

In via alternativa, in caso invece di appartenenza dello stesso veicolo a terzi estranei, avrebbe dovuto farsi luogo al raddoppio ex lege della sospensione della patente di guida, edittalmente pari, nel minimo ad UN anno e quindi alla misura, in tale ipotesi, illegalmente applicata dal Giudice di prime cure. Ne consegue pertanto che deve farsi luogo all’annullamento della sentenza impugnata in punto all’omessa confisca del veicolo od all’omesso raddoppio, in via alternativa, della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone che preliminarmente dovrà accertare in punto di fatto quale relazione di eventuale appartenenza intercorra tra il veicolo e l’imputato per esser poi in grado di adottare le conseguenti statuizioni omesse.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la confisca del veicolo e la durata della sospensione della patente di guida e rinvia sui punti indicati, al Tribunale di Pordenone.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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