Cass. civ. Sez. I, Ord., 19-07-2012, n. 12534 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso notificato l’8 febbraio 2005 con il quale il Comune di Vibo Valenzia censura la sentenza che precede, che ha respinto la sua impugnazione per nullità del lodo arbitrale non definitivo del 21 aprile 2000 e di quello definitivo del 30 gennaio 2000, che aveva accertato l’obbligo dell’impresa E. M. ora XXX s.r.l., nell’appalto per lavori stradali concluso con l’ente locale, di pagare la penale di L. 56.516.389 alla stazione appaltante e condannato il Comune a corrispondere per suoi inadempimenti all’appaltatrice le somme di L. 335.727.734, L. 252.594.275, L. 121.674.274, ad integrazione del corrispettivo dell’appalto, L. 52.270.768 a titolo di risarcimento del danno, L. 175.795.661 a titolo di revisione prezzi, oltre agli interessi ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 condannando l’ente alle spese del grado.
Preso atto che, con il controricorso notificato l’11 marzo 2005 la XXX s.r.l. ha resistito alla impugnazione del Comune di Vibo Valenzia, chiedendone il rigetto.
Rilevato che, con atto del 17 maggio 2012 depositato il 23 maggio successivo, sottoscritto dal sindaco di Vibo Valentia avv. D.N. e dal difensore dell’ente locale avv. Santo Gurzillo, il Comune indicato ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di causa e che a tale rinuncia ha aderito la s.r.l. controricorrente, accettandola con compensazione delle spese e sottoscrizione dell’atto dall’amministratore unico M.I. e degli avv.ti D. C. e M. M., difensori della società.
Considerato che gli atti che precedono risultano depositati in cancelleria il 23 maggio 2012, in adempimento di quanto sollecitato da questa Corte in via interlocutoria con la ordinanza del 26 settembre 2011.
Ritenuto che nel caso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., prima della fissazione dell’odierna udienza di discussione, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che, ex art. 391 c.p.c. deve quindi pronunciarsi l’estinzione del processo per essere cessata la materia del contendere ed essere venuto meno qualsiasi interesse del rinunciante a concludere il giudizio con sentenza che si pronunci sulla impugnazione.
OSSERVA:
Ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, deve dichiararsi, con ordinanza, l’estinzione del processo.
La comune richiesta delle parti consente di compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, in deroga al testo previgente dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1A sezione civile della Corte di Cassazione, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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