Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 12-07-2012, n. 27986 Provvedimento abnorme

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15 dicembre 2010, il Tribunale di Varese in composizione monocratica, in accoglimento della preliminare eccezione sollevata dal difensore degli imputati IE.An. e R. F. sul rilievo della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 – bis cod. proc. pen.,eseguita al difensore di ufficio anzichè al già nominato difensore di fiducia, dichiarava la nullità degli atti ed ordinava la restituzione del fascicolo al P.M. per i necessari adempimenti di legge, non procedendo ad alcuno stralcio delle posizioni degli altri imputati, dello stesso procedimento: I.M. e F.S., come richiesto, in quella stessa udienza, dal P.M. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, deducendone l’abnormità per avere il Tribunale fatto luogo alla declaratoria di nullità "degli atti" e per aver disposto la restituzione del fascicolo al P.M. (provocando quindi l’inammissibile regressione del procedimento) anche con riferimento alle posizioni degli imputati F.S. ed I. M., invero regolarmente citati a giudizio, omettendo peraltro sia di motivare che di pronunziarsi sul richiesto stralcio delle suddette due posizioni.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha richiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza quanto agli imputati F. ed I. ed il rigetto del ricorso, nel resto, non avendo il ricorrente spiegato le ragioni in virtù delle quali non avrebbe dovuto verificarsi il regresso per gli imputati ai quali il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato ritualmente notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Motivi della decisione

Quanto alle posizioni degli imputati I.M. e F. S. il provvedimento impugnato, come legittimamente sostenuto dal ricorrente, appare effettivamente abnorme. Il Tribunale, senza alcuna giustificazione ed erroneamente accomunando dette posizioni con quelle degli altri imputati IE.An. e R.F. (atteso il rilevato vizio di notifica dell’avviso di cui all’art. 415 – bis cod. proc. pen. a costoro pertinente), ha effettivamente disposto l’immotivata regressione del procedimento, previa restituzione degli atti al P.M., anche per i predetti, invece ritualmente citati a giudizio. Ricorre quindi il caso di un provvedimento in astratto inquadrarle nell’ambito processuale, ma costituente di fatto esercizio di un potere al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi legittimamente previste dalla legge, come lamentato dal ricorrente che di tanto si è effettivamente doluto, dovendosi ritenere sostanzialmente assorbite le ulteriori censure concernenti l’omessa motivazione in ordine al richiesto stralcio delle due riferite posizioni.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve esser annullata senza rinvio quanto alle statuizioni concernenti i detti imputati I.M. e F.S., con trasmissione degli atti al Tribunale di Varese affinchè possa procedersi al giudizio nei loro confronti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nei confronti degli imputati F.S. ed I.M. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Varese, per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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