Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 19-07-2012, n. 12532 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
"1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da A. D.C. a seguito di un incidente stradale che lo stesso afferma di avere subito mentre si trovava come trasportato su di un autoveicolo di proprietà della s.r.l. F. R., assicurato con la s.p.a. XXX Assicurazioni (oggi s.p.a. XXX Assicurazioni).
La Corte di appello ha ritenuto che il danneggiato – rendendo versioni dei fatti confuse e contrastanti – non abbia fornito la prova sicura nè del luogo in cui si è svolto l’incidente, nè della natura del veicolo su cui si trovava come trasportato, nè del proprietario del veicolo stesso.
Il D.C. propone un motivo di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso la s.p.a. XXX..
L’altra intimata non ha depositato difese.
2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile, non essendo stato prospettato alcuno dei casi in cui l’art. 360 cod. proc. civ. ammette il ricorso per cassazione.
Il ricorrente non denuncia precise violazioni di legge, nè deduce specifiche cause di nullità della sentenza o del procedimento, nè prospetta vizi od illogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata.
Si limita, nell’espositiva in fatto, a contestare apoditticamente che le affermazioni della sentenza impugnata siano rispondenti al vero ed a sottoporre a questa Corte l’intero riesame del merito della controversia, riesame notoriamente inammissibile in questa sede di legittimità.
Il ricorrente neppure richiama 1 documenti e le prove che avrebbe dedotto a fondamento delle sue domande in sede di merito e che dovrebbero in questa sede dimostrare gli errori in cui sarebbe incorsa la sentenza di appello.
Il ricorso risulta quindi inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019;
Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).
4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio". – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.700,00, di cui L. 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta – 3 sezione civile, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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