Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 11-07-2012, n. 27427 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Verona applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a G.B., imputato del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,56-1,63 g per litro, la pena di mesi due e giorni venti di arresto e di Euro 3000 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso tale sentenza promuove ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, deducendo l’illegalità della trattamento sanzionatorio per aver omesso il giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33 agli artt. 186 e 187 C.d.S., è rimasto fermo per il giudice, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena, l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del cosiddetto "decreto sicurezza" di cui al D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale "sanzione amministrativa accessoria", giusta il nuovo testo dell’art. 224 ter C.d.S., che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una "sanzione penale accessoria", in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo). Per l’effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza che, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo.

Il provvedimento impugnato reca nella parte motiva l’affermazione del seguente tenore: "Per legge segue la confisca del veicolo di proprietà dell’imputato e la sua alienazione al valore commerciale";

ma il dispositivo è mancante della correlativa statuizione.

In materia di sentenza emessa a seguito di udienza camerale, come nel caso che occupa, non è operante il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Esso, come ha più volte affermato questa Corte, concerne la sentenza dibattimentale, nella quale il dispositivo letto in udienza ha una propria autonoma esistenza ed attua la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esclusivamente strumentale e non può supplire all’omessa pronuncia nel dispositivo.

Nei provvedimenti di camera di consiglio, invece, motivazione e dispositivo acquistano esistenza giuridica contestualmente con il deposito in cancelleria sicchè è del tutto legittima la integrazione del dispositivo con fa motivazione (Sez. 1, n. 1887 del 26/06/1989, Vernengo, Rv. 181858; con riferimento alle ordinanze Sez. 5, n. 27787 del 20/05/2004, Fattorusso, Rv. 228709, secondo la quale all’eventuale discrepanza esistente nel dispositivo rispetto alla motivazione può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso).

La conseguenza che se ne deve trarre è la nullità della sentenza deliberata a seguito di procedimento camerale, qualora sussista divergenza tra il dispositivo e la motivazione. Infatti, la parte dispositiva, che compendia ia volontà del Giudice, appare chiaramente inficiata o monca per effetto della mancata riproduzione di statuizioni alle quali, invece, preludeva inequivocabilmente la motivazione (Cass. sez. 5, n. 9564 del 12/12/2005, Castellani, Rv.

234226).

Orbene, dal testo del documento impugnato risulta, in tutt’evidenza, che il Giudice di prime cure aveva ritenuto di dover disporre la confisca del veicolo in proprietà dell’Imputato. Il dispositivo, redatto contestualmente alla motivazione, come questa parte integrante di una sentenza depositata all’esito dell’udienza nello stesso giorno di celebrazione, non presenta la correlata statuizione per un errore che può essere soltanto di natura materiale.

4. Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata ed alla relativa declaratoria può provvedersi senza rinvio, posto che è possibile emendare, in questa sede, il dispositivo in esame da una materiale omissione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa confisca del veicolo, confisca che dispone.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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