Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 11-07-2012, n. 27426 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a D.M.C. A., imputato del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,96 g per litro, con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00, la pena di giorni diciotto di arresto e di Euro 1000,00 di ammenda con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. A ciò si giungeva operando l’aumento della pena base, tanto quella detentiva che quella pecuniaria, per effetto della contestata aggravante e quindi operando una prima riduzione per effetto delle attenuanti generiche ed una seconda riduzione per effetto del rito prescelto.

2. Avverso tale sentenza promuove ricorso per cassazione il procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo l’illegalità della trattamento sanzionatorio per avere il giudice apportato in ragione della contestata aggravante un aumento di pena anche in relazione alla pena detentiva.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

L’art. 186 C.d.S., comma 2 sexies, nel prevedere l’aumento della pena per tutti i reati previsti dal comma 2 dell’art. 186 medesimo quando il fatto è commesso tra le ore 22,00 e le ore 7,00, limita tale aumento alla sola ammenda.

La sentenza impugnata presenta quindi un evidente profilo di illegittimità, laddove reca una sanzione detentiva che è determinata sulla scorta dell’aumento stabilito per la sola ammenda.

L’errore di diritto era già dell’accordo tra le parti, le quali hanno richiesto l’applicazione della pena di giorni 18 di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, determinata sulla base delle seguenti scansioni: pena base giorni 30 di arresto ed Euro 1.550 di ammenda, aumentata per l’aggravante contestata a giorni 40 di arresto ed Euro 2.000 di ammenda, ridotta per le generiche a giorni 27 ed Euro 1.400 di ammenda e ulteriormente diminuita per il rito, con la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Dove l’aumento da giorni 30 a giorni 40 di arresto è appunto in violazione di legge.

4. In ordine ai rimedi utilizzabili nel caso in cui il giudice abbia fatto proprio l’accordo intervenuto tra le parti che abbia ad oggetto una pena illegale si registra una pluralità di posizioni giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, quella illegalità rende invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, di talchè la Corte di cassazione investita del ricorso deve procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito, non potendo ricorrere alla procedura di rettificazione dell’errore materiale (da ultimo, Cass. sez. Sez. 3, Sentenza n. 1883 del 22/09/2011 Cc. (dep. 18/01/2012) Rv. 251796, Pg in proc. La Sala).

Altre pronunce hanno affermato che la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale qualora venga in considerazione un mero errore materiale o di calcolo, al fine proprio di assicurare la prevalenza della volontà sostanziale delle parti su quella formale e sempre che la sanzione possa essere rettificata nella misura legale senza sostanziali involuzioni in bonam o in malam partem (Cass. Sez. 4 n. 45160 del 4.10.2005, Pm in proc. Raso, rv. 232910).

Con riferimento all’applicazione della pena su richiesta delle parti e alle sanzioni accessorie, poi, è stato ritenuto che quando questa sia stata applicata in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne l’applicazione della sanzione amministrativa e rideterminandola (Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, P.G. in proc. Lamaj, Rv, 229466).

Questa Corte propende per l’interpretazione da ultimo ricordata.

5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla durata della pena detentiva; tale durata va rideterminata in giorni 13 (pena base giorni 30 di arresto, diminuita per le generiche a giorni 20, ulteriormente diminuita per il rito).

Essendo stata disposta la sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità, quest’ultimo risulta da svolgersi per complessivi giorni 17.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della pena detentiva applicata? durata che determina in giorni tredici di arresto, ferma restando la pena pecuniaria già applicata e ridetermina la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in giorni diciassette complessivi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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