T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 50

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo, notificato il 14/16 aprile 209 e depositato il 5 maggio 2009, la ricorrente espone di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa ad 1 posto di Ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare MPEDDidattica e pedagogia speciale, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Messina.

Nella seduta del 10.11.2008 la Commissione giudicatrice procedeva alla predeterminazione dei criteri di massima e fissava il calendario delle prove (verbale n.1).

Nella seduta del 22.12.2008 la Commissione ammetteva tre candidati, la ricorrente, la controinteressata ed altro candidato che però non partecipava alle prove scritte; procedeva, quindi alla valutazione dei curricula e dei titoli (verbale n.2).

Di seguito, nella medesima giornata, si svolgeva la prima prova scritta (verbale n.3).

In data 23.12.2008 si teneva la seconda prova scritta (verbale n.4), al termine della quale la Commissione, dapprima riuniva le due prove in unica busta (verbale n.5), quindi provvedeva all’apertura dei plichi, alla numerazione delle buste ed alla correzione degli elaborati (verbale n.6), procedendo, di seguito, all’apertura delle buste contenenti i dati anagrafici ed all’abbinamento tra le stesse e gli elaborati.

Nella medesima seduta del 23.12.2008, alle ore 15,15, si svolgeva la prova orale (verbale n.7).

Infine, veniva effettuata la valutazione comparativa tra le due candidate a conclusione della quale veniva espresso il giudizio complessivo, riportato nella relazione conclusiva, che vedeva dichiarata vincitrice la dott.ssa G..

Con decreto, pubblicato sulla G.U.R.I. del 13.02.2009, venivano approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa.

Avverso tutti i provvedimenti fin qui riportati la dott.ssa F. ha proposto il ricorso in epigrafe, con il quale censura sotto molteplici aspetti l’operato della Commissione giudicatrice e dell’Amm.ne in sede di approvazione degli atti.

Il ricorso è affidato a sei motivi.

Con i primi due si censura l’operato della Commissione giudicatrice in occasione dell’espletamento della seconda prova scritta, in prima battuta per non aver adottato alcun provvedimento a seguito della denuncia da parte della ricorrente del rinvenimento di appunti inerenti la traccia della prova scritta, anzi verbalizzando il regolare espletamento della prova stessa (primo motivo) ed in secondo luogo per aver errato nell’abbinamento delle prove stesse alle due candidate, attribuendo alla ricorrente la prova scritta della controinteressata e viceversa (secondo motivo).

Con il terzo motivo si lamenta la mancata esclusione della controinteressata nonostante la stessa avesse allegato alla domanda di partecipazione un lavoro dalla stessa attestato conforme all’originale pubblicato, quando invece detto lavoro non era stato pubblicato.

Con il quarto motivo si lamenta l’errata valutazione del curriculum e delle pubblicazioni della ricorrente, sotto molteplici aspetti.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’errata valutazione degli altri titoli posseduti (seconda laurea ed attività didattica).

Con il sesto motivo si censurano i giudizi espressi con riferimento alle prove scritte.

L’Amm.ne e la controinteressata si sono costituite in giudizio.

La dott.ssa G. ha replicato su ciascuno dei motivi di ricorso ed ha prodotto documenti.

Con ordinanza n.829 del 27.5.2009 è stata accolta la domanda cautelare.

Il C.G.A., adito in appello dalla dott.ssa G., ha riformato la pronuncia cautelare di questa Sezione, ritenendo opportuno mantenere lo status quo nelle more del giudizio.

Le parti hanno prodotto memorie, in vista dell’Udienza di merito, insistendo nelle rispettive difese.

Infine, all’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Per ragioni di ordine logico va prioritariamente presa in esame la censura di cui al terzo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la mancata esclusione della controinteressata nonostante la stessa avesse allegato alla domanda di partecipazione un lavoro dalla stessa attestato conforme all’originale pubblicato, quando invece detto lavoro non era stato pubblicato), atteso che la censura mira all’esclusione dell’unica altra partecipante al concorso in una fase anteriore all’espletamento delle prove, censurate con tutti gli altri motivi di ricorso.

La controinteressata ha eccepito di aver reso la dichiarazione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sull’erroneo presupposto dell’avvenuta richiesta di pubblicazione del lavoro, tratta in inganno dalla comunicazione inoltratale dall’editore, prodotta in copia in giudizio.

In ogni caso, risulta pacifico che, prima ancora della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed anteriormente all’inizio delle prove d’esame, la dott.ssa G. ha richiesto all’Amm.ne, a mezzo di lettera raccomandata allegata poi ai verbali del concorso, di non tenersi alcun conto del lavoro in questione, avendo accertato che alla data di presentazione della domanda lo stesso in effetti non era stato ancora pubblicato.

Il Collegio ritiene pertanto che nel caso in specie debba trovare applicazione il principio della irrilevanza del cd. falso innocuo, il quale, in materia di dichiarazioni non veritiere rese nell’ambito di una procedura concorsuale, trova applicazione quando – secondo una valutazione da compiersi ex ante – la dichiarazione non attribuisce una posizione di vantaggio, nemmeno sotto il profilo morale, ovvero non è nemmeno potenzialmente in grado di attribuirla (Consiglio Stato, sez. VI, 08 luglio 2010, n. 4436).

II. Il Collegio prende in esame le censure avverso l’operato della Commissione durante lo svolgimento della seconda prova scritta (primo e secondo motivo di ricorso) e le ritiene fondate.

Cominciando con l’esame della prima censura, in sede di ricorso introduttivo la ricorrente ha lamentato di aver denunciato ai Commissari, nel corso della prova, di aver rinvenuto appunti inerenti la traccia della prova scritta, ma la Commissione, non solo non adottava alcun provvedimento (accertamento dei fatti, eventuale perquisizione dell’altra candidata), ma attestava, nel verbale relativo alla prova, il regolare espletamento della prova stessa, nonostante la ricorrente avesse redatto per iscritto una dichiarazione nella quale formalizzava la denuncia dei fatti, dichiarazione allegata a verbale senza alcun commento da parte della Commissione.

Detta versione dei fatti è stata dapprima smentita dalla controinteressata dott.ssa G., la quale, a pag. 4 e 5 del controricorso ha affermato che "la denuncia alla Commissione è avvenuta dopo che gli elaborati erano stati consegnati e sigillati nei plichi e addirittura a seduta terminata, siccome attestato in verbale", per essere, successivamente, ammessa dalla stessa in memoria, ove ha diversamente ricostruito la vicenda (pag.15), confermando che "durante l’espletamento della prova in questione, la F. chiese alla G. il momentaneo uso del di lei vocabolario" e, non appena in possesso dello stesso, immediatamente si rivolse ai due membri della Commissione presenti (mancando il Presidente), denunciando il rinvenimento, nel volume, di foglietti inerenti l’oggetto della prova.

La stessa ricostruzione dei fatti si legge nella querela per calunnia presentata dal Presidente della Commissione contro la dott.ssa F., querela prodotta in copia in giudizio dalla dott.ssa G. (doc.5 della produzione del 3.11.2010, alle pagine 6 e 7).

Può dunque darsi per provato, in quanto pacificamente ammesso sia dalla controinteressata che dal Presidente della Commissione, quanto lamentato dalla ricorrente, e cioè che durante lo svolgimento della prova scritta la ricorrente lamentò il rinvenimento di appunti concernenti la traccia, denunciando il fatto ai Commissari presenti.

Tuttavia, la Commissione non provvedeva a riportare nel verbale relativo a detta prova (verbale n.4) né quanto denunciato da una delle concorrenti né se, e quali, provvedimenti fossero stati assunti dai Commissari, nell’esercizio del loro potere/dovere di vigilanza e controllo della regolarità dello svolgimento dell’esame; anzi, veniva semplicemente verbalizzato che "la prova si è regolarmente svolta". Addirittura, la stessa formalizzazione per iscritto da parte della ricorrente della denuncia in questione veniva puramente e semplicemente allegata al verbale stesso.

Ora, il bando della procedura in questione, all’art.9, ha rinviato, quanto alle modalità di svolgimento delle prove, al dpr n. 487 del 9.5.1994, come modif. dal dpr n.693/1996, il quale, all’art.13, fa divieto ai candidati, a pena di esclusione dal concorso, di portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, demandando alla Commissione esaminatrice di curare l’osservanza di tali prescrizioni adottando all’uopo tutti i provvedimenti necessari.

Risulta pertanto illegittimo l’operato della Commissione la quale, stante a quanto riportato nel verbale (atto pubblico assistito da fede privilegiata: T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 28), non ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa nonostante la denuncia, nel corso della prova, da parte di una delle concorrenti della presenza di appunti la cui introduzione nell’aula di esami era sanzionata con l’esclusione, fatto incontestabilmente avvenuto, per come pacifico tra tutte le parti in causa, nonostante, irregolarmente, il verbale non ne faccia menzione.

Risulta, infatti, evidentemente violato il disposto dell’art. 15 del dpr 487/1994, il quale stabilisce che "di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario", atteso che di quanto avvenuto nel corso dell’espletamento della prova e delle determinazioni assunte in proposito dalla Commissione non risulta alcuna traccia.

La Giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 1996, n. 1199) ha già da tempo chiarito che "al fine di garantirne la trasparenza, le operazioni della commissione di concorso (nella specie per l’attribuzione di cattedra universitaria di ruolo) devono essere descritte in processi verbali rispondenti all’effettivo svolgimento delle operazioni stesse, in applicazione del principio generale stabilito dal d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, art. 8 e dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, art. 15 " (normativa, quest’ultima, peraltro richiamata espressamente nel bando in questione).

Altrettanto illegittimo è l’operato dell’Amm.ne nell’approvazione degli atti della procedura in questione.

Infatti, l’art.10 del bando e l’art. 5 del dpr 23.3.2000 n.117 hanno demandato al Rettore il controllo della regolarità degli atti.

Risulta evidente che, dalla mera lettura del verbale in questione (al quale risultava allegata la dichiarazionedenuncia della ricorrente) si evinceva la presenza di una segnalazione di gravi irregolarità da parte di una dei concorrenti, senza che risultasse verbalizzato se e quali provvedimenti da parte della Commissione avessero fatto seguito alla denuncia stessa; per cui l’Amm.ne avrebbe dovuto rinviare gli atti alla Commissione.

Ne consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso.

III. Il Collegio prende in esame il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’irregolarità nello svolgimento delle prove sotto altro profilo, e precisamente avendo la Commissione errato nell’abbinamento degli elaborati costituenti la seconda prova scritta alle due candidate, attribuendo alla ricorrente la prova scritta della controinteressata e viceversa.

La ricorrente precisa che il suo elaborato -erroneamente attribuito alla dott.ssa G.- aveva conseguito un miglior giudizio di quello della controinteressata, erroneamente attribuito a lei.

La questione di fatto è pacifica tra tutte le parti in giudizio, e documentalmente provata dall’esame degli allegati al verbale n.6, ove l’elaborato di cui alla busta 1/A (appartenente alla dott.ssa G., che aveva scelto il tema della minorazione visiva) ed abbinato, per errore, alla F. ha conseguito un giudizio molto meno favorevole dell’elaborato di cui alla busta 2/A (appartenente alla dott.ssa F.) ed abbinato, per errore, alla G..

Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento espresso in sede cautelare, ove, con ordinanza n. 829/2009 del 27/05/2009 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, considerando decisiva la considerazione secondo la quale la circostanza, incontestata tra le parti, che la Commissione ha errato gli abbinamenti delle buste contenenti gli elaborati della seconda prova scritta rende l’esito finale illegittimo, perché l’attribuzione di un elaborato ad un candidato diverso da quello che ne è l’effettivo autore non può essere affatto considerata, sia in generale che nel caso di specie, ininfluente.

Si è ricordato che il bando della procedura in questione, all’art.9, ha rinviato, quanto alle modalità di svolgimento delle prove, al dpr n. 487 del 9.5.1994, come modif. dal dpr n.693/1996, il quale, all’art.14, rubricato "Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte", disciplina minuziosamente le operazioni da compiersi al completamento delle prove scritte, e precisamente, per quanto qui rileva, stabilisce che:

"1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Omissis".

Lo scambio nell’attribuzione degli elaborati costituisce all’evidenza una grave violazione della procedura sopra descritta.

Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame l’eccezione formulata dalla difesa della controinteressata circa l’ ammissibilità della contestazione relativa allo scambio, operato dalla Commissione giudicatrice della procedura concorsuale per cui è causa, degli elaborati scritti.

L’eccezione è infondata. La censura è, ad avviso del Collegio, ammissibile, non solo perché corredata da un’adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa sulla valutazione delle prove della ricorrente e, dunque, sull’esito complessivamente ingiusto della procedura, ma anche perché, in radice, si tratta della denuncia di un vizio macroscopico, che dimostra da solo, in modo diretto, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata.

La Giurisprudenza ha infatti affermato che "le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi sono volte ad evitare ogni rischio di parzialità e di inquinamento dei risultati, e devono quindi essere incondizionatamente osservate in ogni circostanza e ciò a garanzia di una situazione di pubblica obiettiva trasparenza e di correttezza amministrativa (in termini, Consiglio Stato, sez. V, 22 settembre 1993, n. 927)".

In ogni caso, la ricorrente, sia in sede di proposizione del motivo, che, successivamente, in sede di memoria, ha dimostrato, o quanto meno dedotto e prospettato, in modo serio, analitico ed argomentato, le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell’errore ha inficiato il giudizio della sua prova e, derivatamente, l’esito complessivo del concorso.

Occorre infatti considerare, in aggiunta a quanto fin qui detto, che a mente dell’art.9 del bando del concorso in questione, la prova orale verte, tra l’altro, sulla discussione delle prove scritte.

Ebbene, non si riesce proprio a comprendere come la controinteressata possa asserire l’irrilevanza (e comunque la sanabilità) di uno scambio degli elaborati, quando (non solo la prova scritta ma) la stessa prova orale risulta irrimediabilmente viziata dall’essersi svolta su un elaborato redatto da persona diversa e addirittura su argomento diverso (le due candidate avevano infatti prescelto tracce diverse).

Ne consegue la sussistenza (anche) del vizio lamentato con il secondo motivo, che conduce al travolgimento di tutte le operazioni concorsuali.

Infatti, anche di recente la Giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell’art. 4 comma 13, d.P.R. n. 117 del 2000, il giudizio selettivo del candidato idoneo a ricoprire il posto di ricercatore deve scaturire dalla contestuale e finale valutazione comparativa di tutti i concorrenti al termine delle prove. La procedura si conclude, quindi, con la scelta del vincitore sulla base di giudizi complessivi di comparazione di ciascun candidato che investono la pregressa attività didattica, la produzione scientifica, il merito palesato nelle prove scritte ed orali. A fronte di siffatto quadro regolamentare – che implica la contestualità del giudizio valutativo di comparazione del merito di tutti i candidati partecipanti al concorso – una illegittimità che colpisca una delle fasi dell’esame dà luogo ad un’invalidità non scindibile dall’intero svolgimento dell’intera fase procedimentale di esame colpita dall’illegittimità, con possibile salvezza delle restanti singole prove di esame, poiché l’irregolare svolgimento di una di esse si riflette sulla fase di valutazione comparativa che implica il contestuale raffronto del merito palesato da tutti i concorrenti in base al curriculum, alle pubblicazioni, all’esito delle prove scritte ed orali (Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4300).

Pertanto, in applicazione del superiore, condivisibile, principio (peraltro già affermato in sede cautelare), l’illegittimità rilevata comporta il travolgimento dell’intera procedura concorsuale, incluse la valutazione dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, al cui esame parte ricorrente non mantiene alcun interesse.

IV. Conclusivamente, assorbito quant’altro, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ponendo le stesse a carico dell’ Università degli Studi di Messina.

Il Collegio stima equo disporne l’integrale compensazione nei riguardi della controinteressata, avuto riguardo all’assenza di responsabilità nell’adozione degli atti impugnati, in relazione alle censure accolte.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati;

condanna l’ Università degli Studi di Messina a rifondere alla ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA;

compensa integralmente spese ed onorari di giudizio nei riguardi della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente FF

Alba Paola Puliatti, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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